REGOLAMENTO ORGANICO
OTTOBRE 2016
PARTE I
Organi Associativi
Titolo I – Assemblea Nazionale
1 – Convocazione
1.1 L’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale, ed è convocata con avviso sottoscritto dal Presidente.
1.2 I termini e le modalità di convocazione sono stabiliti all’art. 6, c. 3 dello Statuto.
1.3 Ai sensi dell’art. 6.5 dello Statuto, la convocazione dell’assemblea straordinaria può essere chiesta, con domanda al Presidente Nazionale:
a) da metà più uno dei componenti in carica del C.D.N.
b) dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto, all’atto della formulazione della domanda.
c) dalla metà più una delle Sezioni, in regola con tesseramento al momento della richiesta.
1.3.1 La domanda,a pena di inammissibilità, deve essere accompagnata:
– dall’elenco degli argomenti da sottoporre all’assemblea straordinaria;
– da una specifica relazione che illustri le motivazioni, il contenuto e le finalità degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
1.3.2 La domanda:
– va sottoposta al Collegio Nazionale dei Probiviri, che ne dichiara l’ammissibilità;
– va deliberata dal C.D.N., che indice l’Assemblea Straordinaria, e che può integrare l’ordine del giorno proposto, e accompagnare gli argomenti proposti con una contro relazione.
2 – Ordine del Giorno
2.1 L’ordine del giorno contiene gli argomenti da sottoporre all’esame e alla votazione dell’Assemblea.
2.2 L’ordine del giorno è fissato dal C.D.N., nella deliberazione di indizione dell’Assemblea.
2.3 L’Ordine del giorno può essere, successivamente all’indizione e sino a 30 giorni prima dell’effettuazione dell’Assemblea, integrato con altri argomenti, sopravvenuti, su deliberazione del Comitato di Presidenza.
Degli argomenti ulteriori, oggetto di integrazione, va data comunicazione ai soggetti e con i mezzi indicati dall’art. 6, c. 3 dello Statuto.
2.4 Gli argomenti di competenza dell’Assemblea ordinaria e dell’Assemblea straordinaria sono fissati dall’art. 6, comma 8 (Assemblea Ordinaria) comma 10 (Assemblea Straordinaria) dello Statuto.
2.5 Nel fissare l’Ordine del giorno, il C.D.N. deve prendere in considerazione gli eventuali argomenti indicati dagli altri organi centrali, nell’ambito delle rispettive competenze, e dai Delegati Regionali.
Gli argomenti proposti devono essere accompagnati da una relazione illustrativa.
2.6 L’Ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, deve prevedere, dopo la relazione del C.D.N. sul rendiconto gestionale e sul bilancio di previsione, la specifica relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
2.7 L’Ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, può prevedere anche la relazione del Collegio Nazionale dei Probiviri, relativa all’attività svolta dal Collegio.
2.8 Gli argomenti posti all’Ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria devono essere sempre accompagnati da una relazione illustrativa predisposta dal C.D.N.
Fa eccezione la elezione degli Organi Sociali, infraquadriennale, dovuta a vacanze verificatesi prima della fine del quadriennio.
3 – Rappresentanza alle Assemblee
Sezione prima: determinazione della rappresentanza
3.1 Ogni sezione partecipa all’Assemblea a mezzo di delegati eletti nelle singole assemblee sezionali, in proporzione di un delegato ogni cinquanta soci; di ulteriori delegati ogni ulteriori cento soci o rappresentativi della eventuale frazione residuale.
3.2 Nel caso di sezioni, con un numero di soci inferiore a cinquanta, l’assemblea sezionale elegge un solo delegato, in rappresentanza di tutti i soci; in mancanza di elezione, la rappresentanza dei soci è data al Presidente della Sezione, o in caso di impedimento, ad un delegato del Presidente.
Sezione seconda: attività della segreteria generale
3.3 La Sezione comunica alla Segreteria Generale il nome e l’indirizzo dei delegati sezionali, effettivi e supplenti. La comunicazione deve pervenire alla Segreteria Generale almeno 30 giorni prima della data fissata per l’inizio dell’Assemblea.
3.4 E’ compito del Segretario Generale procedere:
a) alla verifica delle Sezioni che hanno adempiuto agli obblighi contributivi nei confronti dell’Unione entro il 28 febbraio dell’anno in cui si tiene l’assemblea;
b) alla determinazione del numero dei delegati spettanti ad ogni sezione.
3.5 Gli atti del Segretario Generale sono sottoposti all’approvazione del C.D.N., in sede di indizione dell’Assemblea, o – se non possibile – all’approvazione del Comitato di Presidenza.
3.6 In tempo utile per l’inizio della attività della Commissione di Verifica dei poteri, il Segretario Generale redige e consegna alla Commissione:
a) l’elenco dei delegati e supplenti, comunicato da ogni singola sezione, con indicazione dei voti spettanti ad ogni sezione,
b) l’elenco dei segretari delle sezioni con un numero di soci inferiori a 50.
3.7 Saranno ammessi al voto, fatta salva la disciplina delle deleghe di cui al successivo art. 3.12, esclusivamente i delegati e supplenti indicati nell’elenco, o – per le sezioni con un numero di soci inferiore a 50 – il presidente della sezione, o il socio della stessa sezione indicato dal Presidente.
Sezione terza: Ricorsi
3.8 Le doglianze relative alle delibere in merito alla rappresentanza sezionale (omessa o errata attribuzione di voti) sono sottoposte all’esame del Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà – inappellabilmente – senza osservanza di forma sulla base degli atti sottoposto al suo giudizio.
3.9 Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria Generale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 30 giorni antecedenti la data di celebrazione dell’Assemblea.
Il ricorso deve essere, in pari data, notificato agli eventuali contro interessati, ai quali è concesso un termine perentorio di 5 giorni per depositare, presso la Segreteria Generale, le proprie controdeduzioni.
3.10 Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, assunte in via d’urgenza, sono comunicate agli interessati e al Segretario Generale, il quale, in caso di accoglimento del ricorso, compila una nota di modifica degli atti relativi alla rappresentanza sezionale.
3.11 Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono definitive e inappellabili.
Sezione quarta: Deleghe e trasferimenti
3.12 Nel caso di sezione, con un numero di soci inferiore a 50, o in caso di impossibilità a partecipare all’assemblea, il Presidente della Sezione può far rappresentare la Sezione da un delegato di altra sezione purchè appartenente alla medesima Regione.
La delega, in questo caso, deve essere controfirmata dal Delegato Regionale.
3.13 Per le sezioni con un numero di soci superiore a 50, è obbligatoria la presenza di delegati che siano soci della stessa sezione, al fine di incrementare la partecipazione delle sezioni ai lavori assembleari.
a) il delegato può trasferire la delega al supplente
b) nel caso che né il delegato né il supplente possano partecipare all’assemblea, il delegato può trasferire la delega ad altro delegato della sua sezione; ad ogni singolo delegato può essere trasferita non più di una delega.
4 – Commissione verifica dei poteri
4.1 Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri:
a) la verifica della rappresentanza sezionale;
b) l’accertamento della qualità di delegato;
c) la decisione in ordine alle doglianze relative.
4.2 Nell’attività di verifica dei poteri, il Collegio Nazionale dei Probiviri può essere, su sua richiesta, sostituito da una apposita Commissione (“Commissione Verifica Poteri”) nominata dal C.N.D.
E’ fatta salva la competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri in ordine ai ricorsi presentati contro gli atti della Commissione Verifica Poteri.
4.3 La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri, prescelti tra i soci non candidati.
4.4 L’attività della Commissione Verifica Poteri riguarda:
a) il controllo delle candidature
Il contenuto e il termine per lo svolgimento dei compiti, a questo fine, sono indicati nei successivi artt. 4.5, 4.6 e 4.7.
4.5 La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno un’ora prima dell’inizio dei lavori assembleari per controllare
a) la regolarità della partecipazione;
b) la identità dei partecipanti;
c) la validità delle deleghe.
4.6 La Commissione Verifica Poteri deve redigere apposito verbale delle operazioni compiute e comunicare alla Presidenza dell’Assemblea:
a) il numero delle sezioni presenti o rappresentate;
b) il numero dei delegati, presenti o rappresentati;
c) il numero dei voti esprimibili in assemblea.
4.7 Le doglianze relative alla attività della Commissione Verifica Poteri sono presentate, anche oralmente, alla Presidenza dell’Assemblea, la quale deciderà – inappellabilmente – sentito – se del caso – il Collegio Nazionale dei Probiviri.
La decisione va assunta prima dell’inizio di una qualsiasi votazione.
5 – Commissione di Scrutinio
5.1 La Commissione di scrutinio è composta da un Presidente ed almeno due componenti, nominati dall’Assemblea, su proposta del Presidente, tra i soci non candidati.
5.2 La Commissione ha il compito di provvedere al conteggio dei voti, espressi nell’assemblea sugli argomenti messi in votazione dal Presidente dell’Assemblea.
La votazione è fatta mediante alzata di mano, prima i voti contrari, poi i voti favorevoli, e indi gli astenuti.
E’ fatta eccezione per la votazione alle cariche, che viene effettuata mediante voto segreto e scritto su apposita scheda.
L’esito del voto è proclamato dal Presidente dell’Assemblea.
5.3 Nel caso di assemblea elettiva, la Commissione deve provvedere allo spoglio delle schede contenute nelle apposite urne (una per ciascun organo sociale) e solo in questo caso deve redigere il verbale delle operazioni compiute, con l’indicazione:
– del numero dei votanti;
– del numero delle schede bianche, nulle e valide;
– del numero dei voti validi riportati da ciascun candidato.
Il verbale viene controfirmato dal Presidente dell’Assemblea, il quale ne dà comunicazione all’Assemblea stessa.
6 – Svolgimento delle Assemblee
6.1 Nell’ora indicata per la costituzione, il Presidente dell’Unione dichiara aperta l’Assemblea, ne assume provvisoriamente la presidenza ed invita i partecipanti ad eleggere l’Ufficio di Presidenza.
6.2 L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da un Vicepresidente avente il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza.
6.3 Il Segretario dell’Assemblea è d’ufficio il Segretario Nazionale, il quale può delegare le funzioni relative ad un socio, possibilmente appartenente alla Sezione che ha organizzato l’Assemblea.
6.4 Le elezioni dei componenti l’Ufficio di Presidenza e la conferma del Segretario di Assemblea (se diverso dal Segretario Generale) avvengono per acclamazione o, in caso di motivata richiesta di più di 5 delegati, per appello nominale.
6.5 In tutte le Assemblee il Presidente dell’Assemblea:
– dirige i lavori entro i limiti e nell’ambito degli argomenti posti all’ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far rispettare;
– è il solo interprete delle norme che regolano l’Assemblea, integrandole qualora deficitarie con successiva ratifica da parte dell’Assemblea stessa;
– regola l’ordine e la durata degli interventi, concedendo la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno;
– è sua facoltà discrezionale permettere repliche;
– determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente regolamento;
– dichiara chiusa l’Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno;
– controlla la rispondente stesura del verbale dell’Assemblea e convalida con la propria sottoscrizione tutti gli atti ad essa relativi.
7 – Candidature
7.1 Requisiti
Per concorrere alle elezioni delle cariche associative nazionali il Socio, dovrà avere un’anzianità di iscrizione all’U.N.V.S. di almeno un anno.
Per la candidatura al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, della Commissione d’Appello, si prescinde dal requisito dell’anzianità in quanto ai sensi dell’art. 27 c. 6 dello Statuto, possono essere candidati anche soggetti non tesserati all’Unione.
7.2 Presentazione
I candidati alle varie cariche nazionali dell’Unione devono depositare la propria candidatura debitamente sottoscritta presso la Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima dell’Assemblea elettiva.
La candidature devono essere accompagnate da:
a) un breve curriculum che illustri il passato sportivo del candidato;
b) autocertificazione
– (per i candidati a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) attestante l’iscrizione all’apposito Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei Revisori Contabili;
– (per i candidati o membri del Collegio dei Revisori dei Conti) attestante il possesso di idonea professionalità;
– (per il Collegio dei Probiviri e per la Commissione Nazionale d’Appello) attestante l’(eventuale) possesso di laurea in giurisprudenza.
7.3 Verifica
La Commissione Verifica Poteri, entro il decimo giorno precedente all’inizio dell’Assemblea elettiva:
a) verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche nazionali;
b) formula l’elenco dei candidati per ciascuna carica nazionale o attesta per ciascuna lista i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti di eleggibilità;
c) comunica al Segretario Generale l’elenco dei candidati
– ammessi:
– non ammessi, dando sintetica motivazione della non ammissibilità delle candidature.
7.4 Pubblicazione
Il Segretario Generale – nello stesso giorno della decisione della Commissione Verifica Poteri o in quello successivo – cura la pubblicazione sul “sito” dell’Unione dei candidati ammessi.
7.5 Ricorsi
a) Avverso l’ammissione o la reiezione dei candidati è ammesso il ricorso scritto al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre il quinto giorno precedente l’inizio dell’Assemblea.
b) I ricorsi relativi alle Candidature al Collegio dei Probiviri sono presentati alla Commissione d’Appello.
c) I ricorsi sono esaminati e decisi, almeno entro il giorno precedente la data di inizio dell’Assemblea.
d) Le decisioni assunte sono inappellabili.
e) In caso di accoglimento del ricorso, la Segreteria dovrà immediatamente emendare l’elenco dei candidati, e ne darà notizia sul sito Web nonché mediante avvisi scritti affissi presso la sede deputata alle votazioni.
8 – Votazioni
8.1 Per alzata di mano
Tutte le votazioni che si rendono necessarie nel corso dell’Assemblea, sono indette dal Presidente e avverranno mediante alzata di mano (prova e controprova).
Su richiesta di almeno dieci delegati, può essere richiesto il voto segreto, che sarà accordato se la richiesta sarà sostenuta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
8.2 Per voto segreto
Per tutte le elezioni alle cariche nazionali dell’Unione, è necessario il voto segreto e scritto, su schede – distinte – per ciascuna carica elettiva.
8,3 Commissione di scrutinio
Nelle assemblee elettive, la Commissione verifica dei poteri può assumere la funzione di commissione di scrutinio, su indicazione del Presidente dell’Assemblea e a seguito di approvazione della Assemblea stessa.
8.4 Procedimenti
Lo scrutinio avrà per oggetto:
– in via preliminare, la carica di Presidente;
– a seguire:
le cariche dei componenti il C.D.N.
la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
le cariche dei componenti
– il Collegio dei Revisori dei Conti
– il Collegio dei Probiviri
– la Commissione Nazionale d’Appello.
8.5 Verbali di scrutinio
La Commissione redigerà appositi verbali in cui saranno esplicitate le schede bianche, nulle e quelle valide relative a ciascuna carica sociale.
9 – Risultato delle votazioni
9.1 Il verbale relativo alla elezione del Presidente Nazionale debitamente sottoscritto dai componenti della Commissione sarà immediatamente trasmesso al Presidente dell’Assemblea, che ne darà pubblica notizia all’Assemblea stessa.
9.2 Saranno eletti alla carica di consigliere nazionale, i candidati – nel numero fissato dallo Statuto – che avranno avuto più voti.
Il relativo verbale dovrà, in ogni caso, evidenziare l’elenco dei candidati non eletti, in modo scalare secondo i voti ricevuti.
Tale elenco dovrà essere utilizzato per eventuali subentri nella carica di consigliere nazionale.
9.3 Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) a presidente viene eletto il candidato che ha ottenuto – nella votazione separata relativa – il maggior numero dei voti;
b) sono dichiarati eletti quali membri effettivi, i candidati che occupano i primi due posti nella graduatoria dei voti e supplenti i primi due che seguono nella graduatoria;
c) il relativo verbale sottoscritto dai membri della Commissione di Scrutinio dovrà, in ogni caso, evidenziare due candidati non eletti, per eventuali surroghe.
9.4 Per quanto riguarda il Collegio Nazionale dei Probiviri e la Commissione Nazionale d’Appello sono dichiarati eletti, quali membri effettivi, i candidati che occupano i primi tre posti nella graduatoria dei voti e supplenti i primi due che seguono nella graduatoria.
Il relativo verbale, sottoscritto dai membri della Commissione di Scrutinio, dovrà, in ogni caso evidenziare la graduatoria dei candidati non eletti, per eventuali surroghe.
9.5 Il Presidente dell’Assemblea, ultimate tutte le operazioni di scrutinio, leggerà i risultati delle votazioni e proclamerà gli eletti, sulla base dei dati forniti dalla Commissione di Scrutinio e risultanti dai verbali.
9.6 I candidati eletti, debbono formalmente accettare l’incarico, dopo la proclamazione fatta dal Presidente dell’Assemblea, con dichiarazione orale inserita a verbale dell’Assemblea.
In caso di assenza, l’accettazione deve essere effettuata per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale di nomina.
9.7 Qualora l’eletto non accetti la nomina alla carica, viene chiamato il candidato che lo segue nella graduatoria dei voti, che deve accettare l’incarico con le stesse modalità previste nell’articolo precedente, ferma restando la condizione – prevista dall’art. 28, comma 3, dello Statuto – che lo stesso abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto.
9.8 I risultati delle elezioni alle cariche nazionali saranno comunicati per via ordinaria al CONI e alle altre organizzazioni partecipate dall’Unione o partner dell’Unione e saranno resi pubblici sul sito e mediante pubblicazione sul “Veterano dello Sport”.
10 – Ricorsi avverso la validità delle Assemblee
10.1 Avverso la validità dell’Assemblea Nazionale, è proponibile ricorso, per iscritto, al Collegio Nazionale dei Probiviri.
10.2 Il ricorso è proponibile solo se nel coso della stessa assemblea sia stata sollevata apposita eccezione o riserva, che deve risultare dal verbale dell’Assemblea stessa.
10.3 Il ricorso va proposto entro e non oltre quindici giorni dalla data di celebrazione dell’Assemblea, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il predetto termine di 15 giorni.
10.4 Possono presentare ricorso unicamente i soci – delegati che hanno sollevato l’apposita eccezione o riserva nel corso dell’Assemblea.
10.5 In caso di accoglimento del ricorso, deve essere riconvocata una nuova Assemblea da celebrarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data della decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Titolo II – La Presidenza
11 – Il Presidente Nazionale
11.1 Il Presidente Nazionale rappresenta l’Unione in tutti i rapporti con le sezioni, i soci, nonché con il Coni e con tutti i terzi.
Spetta al Presidente Nazionale il poteri di vigilanza e controllo sull’attività dell’Unione, dei suoi Organi e delle Sezioni.
11.2 Al Presidente è data facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi dell’Unione; (ad eccezione di quelle degli Organi disciplinari), nonché delle singole sezioni (assemblee e consigli direttivi).
11.3 Al Presidente è data, altresì, facoltà di invitare alle riunioni del C.D.N. e del Comitato di Presidenza persone estranee a tali Organi, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
11.4 Il Presidente invita a partecipare alle singole riunioni del C.D.N. un Delegato Regionale per ciascuna area (Nord, Centro, Sud) e ciò con diritto di intervento ma senza diritto di voto. La relativa scelta viene riservata al Presidente pro-tempore che la esercita dopo aver consultato i Delegati Regionali delle rispettive aree di competenza e può essere rinnovata anno per anno.
11.5 Spetta unicamente al Presidente la facoltà di proporre al C.D.N. la nomina dei soci benemeriti.
11.6 Le dimissioni del Presidente, o l’impedimento definitivo del Presidente ad esercitare le sue funzioni determinano lo scioglimento del Consiglio Direttivo.
11.7 A norma delle indicazioni del CONI, può essere rieletto Presidente, anche dopo il terzo mandato, colui che ottiene almeno il 70% dei voti espressi dall’Assemblea elettiva.
12 – Il Vice Presidente Vicario
12.1 Il Vice Presidente Vicario viene eletto dal C.D.N. nel proprio seno.
Spetta al Presidente Nazionale l’indicazione del Vice Presidente che assumerà le funzioni vicarie.
12.2 Il Vice Presidente Vicario esercita le funzioni del Presidente Nazionale nel caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest’ultimo.
12.3 Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente Vicario esercita i poteri di ordinaria amministrazione per il tempo necessario alla convocazione dell’Assemblea Direttiva, a termini dell’art. 9 dello Statuto.
12.4 Il Vice Presidente Vicario mantiene, comunque, la facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli organismi dell’Unione (ad eccezione degli organi disciplinari) e delle Sezioni (assemblea e C.d.A.) che si svolgono nell’ambito della giurisdizione a cui è preposto.
13 – I Vice Presidenti
13.1 I Vice Presidenti sono eletti, su indicazione del Presidente, dal C.D.N., nel proprio seno, in relazione alla ripartizione in giurisdizioni (Nord-Centro-Sud) dell’attività dell’Unione.
13.2 I Vice Presidenti hanno i compiti e svolgono le funzioni di cui all’art. 13 dello Statuto.
13.3 Le funzioni del Presidente, saranno svolte dal Vice Presidente più anziano di età, nel caso di impedimento temporaneo o di assenza del Presidente e del Vice Presidente vicario.
13.4 Si applica l’art. 12.2 riferito al Vice Presidente più anziano, nel caso di impedimento definitivo o di dimissioni contemporanee del Presidente e del Vice Presidente vicario.
13.5 Ciascun Vice Presidente ha la facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli organismi dell’Unione (ad eccezione degli organi disciplinari) e delle Sezioni (assemblea e C.D.) che si svolgono nell’ambito della giurisdizione a cui è preposto.
14 – Il Comitato di Presidenza
14.1 Al Comitato di Presidenza, di cui all’art. 12 dello Statuto, possono partecipare – su invito del Presidente – anche i presidenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.
14.2 Le riunioni sono convocate, su ordine del Presidente, dal Segretario Generale senza obbligo di formalità, anche telefonicamente.
Non vi è obbligo di predisporre un ordine del giorno.
14.3 Delle riunione viene redatto un sintetico verbale, a cura del Segretario Generale, che sarà messo a disposizione dei componenti il C.D.N.
Titolo III – Il Consiglio Direttivo Nazionale
15 – Convocazione
15.1 La convocazione del C.D.N., viene formulata, a norma di Statuto, dal Presidente o da chi lo sostituisce, e deve contenere la data, l’ora e il luogo della riunione, nonché la specificazione degli argomenti all’Ordine del Giorno.
15.2 La convocazione è portata a conoscenza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, con invito a partecipare alla riunione del C.D.
15.3 All’ordine del giorno dovranno essere iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al Presidente Nazionale, da un Consigliere o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
La richiesta deve pervenire al Presidente almeno 10 giorni prima della data della riunione.
15.4 Nella sua prima riunione, all’Ordine del giorno, deve essere indicata la nomina dei Vice Presidenti Nazionali.
16 – Svolgimento delle riunioni – verbali
16.1 L’illustrazione degli argomenti dell’Ordine del Giorno è fatta dal Presidente, il quale può delegare, per tale scopo, uno o più consiglieri, o il Segretario.
Nel caso di argomenti tecnici, il Presidente può incaricare dell’illustrazione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Probiviri o il terzo, invitato dal Presidente a partecipare alla riunione.
16.2 Dopo la illustrazione degli argomenti, il Presidente apre la discussione cui possono partecipare tutti i presenti, con un solo intervento, ed, eccezionalmente, su autorizzazione del Presidente con un secondo intervento.
Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di deliberazione connessa con l’argomento in discussione.
16.3 All’inizio della riunione, i presenti dovranno preannunciare gli argomenti da trattare nelle “varie”.
Tali argomenti non possono dare luogo a deliberazioni; qualora vi sia necessità di assumere deliberazioni, l’argomento, con l’approvazione del C.D.N., dovrà essere riproposto all’Ordine del Giorno della successiva riunione del C.D.N.
16.4 Delle riunioni viene redatto verbale dal Segretario Generale, o in caso di assenza o di impedimento, da un Consigliere indicato dal Presidente.
Il verbale deve essere redatto in forma sintetica, e contenere le deliberazioni approvate dal Consiglio Direttivo.
Il verbale non dà atto della discussione avvenuta sui singoli argomenti e degli interventi effettuati; chi volesse verbalizzare il suo intervento o la sua dichiarazione di voto deve esplicitare tale richiesta e deve procedere alla relativa dettatura al Segretario Generale o alla consegna del testo dell’intervento o della dichiarazione di voto.
16.5 Il verbale è pubblicato per estratto sul “Veterano dello Sport”.
Il Presidente può secretare la parte del verbale che riguarda singole persone, a suo insindacabile giudizio, o che sia utile, nell’interesse dell’Unione, non rendere pubblica.
16.6 Il verbale è firmato dal Presidente e da chi l’ha redatto; la relativa sottoscrizione fa fede circa il contenuto del verbale.
Nella riunione successiva del C.D.N., si può chiedere che il verbale venga rettificato, ma unicamente con riguardo alle dichiarazioni o all’intervento – se verbalizzate – del richiedente stesso.
16.7 E’ riservata al Presidente Nazionale la facoltà di rilasciare al socio che ne faccia richiesta copia o stralcio di deliberazioni assunte dal C.D.N.
17 – Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale
17.1 Le cause di decadenza del C.D.N. sono indicate nell’art. 11 dello Statuto.
17.2 L’Assemblea Straordinaria per il rinnovo del C.D.N. contestualmente alla nomina del nuovo Presidente sarà convocata, a norma dell’art. 9 dello Statuto, entro 60 giorni dal verificarsi della causa di decadenza del C.D.N.
17.3 L’Assemblea dovrà essere tenuta entro e non oltre i 30 giorni dalla data di convocazione.
18 – Decadenza dei Consiglieri
18.1 Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni, anche non consecutive, del C.D.N. senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto.
18.2 E’ compito del solo Presidente esaminare i motivi addotti e giustificare l’assenza del Consigliere.
La decisione del Presidente è inappellabile.
19 – Sostituzione dei Consiglieri
19.1 In caso di cessazione della carica del Consigliere, per dimissioni, decadenza o altro motivo, può subentrare nella carica per decisione del C.D.N. il primo dei non eletti, e così di seguito, chiamando alla carica, in caso di parità di voti, il più anziano di iscrizione all’Unione (come attestato dal Segretario Generale) e nel caso di ulteriore parità, il più anziano di età con il rispetto di quanto stabilito all’Art. 28, 3° comma, dello Statuto.
Condizione essenziale per il subentro è la permanenza della qualità di socio sino al momento della sostituzione.
19.2 Nell’ipotesi non vi siano soci che possano assumere la carica di consigliere i consiglieri rimanenti restano in carica, purché il loro numero non si riduca sotto la metà più uno del numero dei componenti del C.D.N., numero che deve essere fissato dal C.D.N. uscente nella seduta di indizione dell’Assemblea elettiva.
19.3 In caso di dimissioni o di vacanze relative ad un Vice Presidente Nazionale, il C.D.N. provvede, alla prima riunione utile, a reintegrare la carica su indicazione del Presidente.
19.4 I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.
20 – Compiti specifici
20.1 Su indicazione del Presidente Nazionale, il C.D.N. può incaricare uno o più consiglieri, singolarmente o in gruppo, di specifici compiti o di specifiche funzioni, con l’obbligo di farne relazione al C.D.N.
20.2 Non potrà essere data al consigliere nazionale (singolo o in associazione con altri) la rappresentanza verso i terzi dell’Unione, se non a seguito di apposita deliberazione del C.D.N., con voto favorevole del Presidente, che rilascerà apposita procura scritta.
21 – Determinazione quote associative
21.1 Il C.D.N., ai sensi dell’art. 10, c. 5 lettera n dello Statuto, stabilisce le quote associative da versarsi alla Segreteria Generale dell’Unione, nell’ultima riunione di ogni anno.
In mancanza di delibera, le quote rimangono invariate.
21.2 Le quote saranno distinte per categorie di soci e per gli aderenti.
21.3 Le quote sono da versarsi alla Segreteria, al netto della maggiorazione stabilita dalla singola sezione, che resterà a favore della sezione stessa.
Le quote di rinnovo devono essere versate entro la fine di febbraio di ogni anno; quelle dei nuovi associati entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda di associazione.
21.4 Solo le sezioni in regola col versamento delle quote relative all’anno in corso potranno partecipare alle attività (sportive o assembleari) dell’Unione.
Titolo IV – Il Segretario Generale
22 – Nomina
22.1 Il Segretario Generale è nominato dal C.D.N., su indicazione del Presidente, tra i soci che abbiano qualità personali idonee allo svolgimento della funzione.
22.2 La carica di Segretario Generale è incompatibile con qualsiasi altra carica a livello nazionale.
Il socio nominato Segretario Generale deve dimettersi da eventuali cariche rivestite, prima dell’accettazione della carica.
22.3 Il Segretario Generale, con l’assenso del Presidente, può nominare altri soci come “Aiuto del Segretario Generale”.
23 – Funzioni
23.1 Le funzioni del Segretario Generale sono indicate nell’art. 15, c. 2 dello Statuto.
Si fa riferimento, per la concreta esplicitazione di tali funzioni, a quanto stabilito nel presente regolamento.
23.2 Il Segretario Generale può ricevere dal Presidente e/o dal C.D.N. il mandato di svolgere particolari incarichi, in via occasionale (una tantum) o per tempi definiti.
23.3 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi nazionali, fatta eccezione per gli organi disciplinari, nei quali può essere chiamato a svolgere le funzioni di segretario, su decisione del Presidente dell’Organo interessato.
Titolo V – Il Collegio dei Revisori dei Conti
24.1 Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabilite dall’art. 20, comma 4 dello Statuto.
24.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni, senza obbligo di altre formalità.
24.3 Delle riunioni del Collegio è formato un verbale sintetico, a cura del Presidente, che può chiedere che lo stesso sia redatto dal Segretario Generale o da un addetto della Segreteria.
Della redazione del verbale, il Presidente può incaricare un componente del Collegio stesso.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti i membri presenti.
24.4 Le relazioni semestrali al C.D.N., di cui al comma 4 lettera c dell’art. 20 dello Statuto, sono depositate nella segreteria nazionale almeno venti giorni prima della data delle riunioni del C.D.N.
Titolo VI – Gli Organi Disciplinari
25 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri
25.1 Funzionamento
a) Il Presidente del Collegio è scelto dai componenti del Collegio tra i membri del Collegio stesso, laureati in giurisprudenza, nella prima seduta successiva alla proclamazione dell’esito delle votazioni.
b) Spetta al Presidente convocare le riunioni del Collegio, fissando l’Ordine del Giorno.
La convocazione è fatta senza obbligo di formalità, ma con un preavviso di almeno 15 giorni.
25.2 Competenze
a) Le funzioni del Collegio sono stabilite all’art. 18 dello Statuto.
b) E’ attribuita al Collegio anche la competenza:
in materia elettorale (elettorato attivo e passivo, votazioni e risultati) come disciplinati dal presente regolamento;
in ordine alla ammissibilità del referendum;
per risolvere contrasti tra Sezione e Sezione, tra Sezione e Unione (e tra gli organi dell’Unione), in materia di interpretazione, applicazione, esecuzione dello Statuto, dei Regolamenti, delle Deliberazioni dell’Assemblea, del C.D.N. e del Comitato di Presidenza;
per la consulenza, richiesta dagli altri Organi nazionali, in ordine all’interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell’Assemblea;
nelle altre materie indicate dallo Statuto e dal Regolamento.
c) Delle riunioni è formato un verbale sintetico, a cura del Presidente, che può chiedere che lo stesso sia redatto dal Segretario Generale o da un addetto della Segreteria.
Della redazione del verbale, il Presidente può incaricare un componente del Collegio.
Il verbale è firmato dal Presidente e dal verbalizzante.
d) I verbali delle riunioni, relativi alle azioni disciplinari sono secretati, e non possono essere diffusi a terze persone.
I verbali sono conservati, in modo che ne sia garantita la riservatezza, a cura del Segretario Generale.
e) Il Collegio è un organo collegiale perfetto; per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i tre membri.
In caso di assenza, il membro assente è sostituito dal membro supplente, primo nella graduatoria dei voti, con preavviso di almeno 15 giorni.
26 – La Commissione Nazionale d’Appello
26.1 Funzionamento
a) Il Presidente della Commissione è scelto dai componenti della Commissione tra i membri della Commissione stessa, laureati in giurisprudenza, nella prima seduta successiva alla proclamazione dell’esito delle votazioni.
b) Spetta al Presidente convocare le riunioni della Commissione, fissando l’Ordine del Giorno.
La convocazione è fatta senza obbligo di formalità, ma con un preavviso di almeno 15 giorni.
26.2 La Commissione esercita – unicamente – la funzione di giudice d’appello nei procedimenti disciplinari.
Le relative decisioni sono definitive.
26.3 Si applicano alla Commissione Nazionale d’Appello le disposizioni di cui all’art.25, comma 2 – lettere c), d) ed e), del presente Regolamento.
Titolo VII – Gli Organi Regionali
Sezione I: Il Delegato Regionale
27 – Nomina
La nomina del Delegato Regionale è di spettanza del C.D.N., su indicazione non vincolante delle sezioni della Regione di competenza costituite in Consulta Regionale.
28 – Funzioni
28.1 Le funzioni fondamentali del Delegato Regionale sono indicate all’art. 21, c. 2 dello Statuto.
28.2 Inoltre il Delegato Regionale:
a) ha diritto di partecipare alle riunioni (assemblea e C.D.) delle Sezioni della Regione;
b) può convocare l’assemblea di ciascuna sezione della Regione, in caso di inerzia del C.D. sezionale;
c) convoca e presiede la consulta regionale.
28.3 Il Delegato Regionale può incaricare soci appartenenti alle sezioni della Regione di svolgere occasionalmente o per periodi prefissati particolari incarichi.
Sezione II: rappresentante del Presidente Nazionale
29 – Presupposti
29.1 Qualora le Sezioni delle Regioni siano inattive o non esprimano candidature di soci idonei a rivestire la carica di Delegato Regionale, il Presidente Nazionale, in accordo col Vice Presidente di zona, può nominare un proprio rappresentante per tutta la Regione o per un gruppo di provincie della Regione.
29.2 La nomina ha durata massima di un anno, ed è prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno.
30 – Funzioni
30.1 Limitatamente all’ambito territoriale a cui è preposto, il rappresentante del Presidente Nazionale ha il compito di:
– adoperarsi per la costituzione di nuove sezioni;
– attivarsi per incrementare il numero dei soci dell’Unione;
– intervenire per eliminare incomprensioni o tensioni tra i soci di una medesima sezione o tra sezioni diverse;
– individuare possibili candidati alla carica di delegato regionale.
30.2 Il rappresentante riferisce del proprio operato, senza vincoli di forma, al Presidente Nazionale, al Vice Presidente di zona e al Segretario Generale.
30.3 Il rappresentante può essere convocato dal Presidente Nazionale per riferire dello stato dell’Unione nella zona di competenza al C.D.N.
Sezione III: Consulta Regionale
31.1 Al Delegato Regionale è consentito procedere alla convocazione delle sezioni della Regione, al fine:
– di coordinare l’attività delle sezioni, incrementando i rapporti tra le sezioni e i soci delle varie sezioni;
– di ottenere la collaborazione delle sezioni e dei soci nell’attività diretta a creare, nella regione, nuove sezioni e di incentivare l’adesione di nuovi soci;
– di coinvolgere le sezioni nell’attuazione dei programmi deliberati dall’Assemblea Nazionale e dal C.D.N.;
– di sollecitare le sezioni a proporre iniziative dell’Unione di interesse regionale e/o nazionale;
– di offrire collaborazione alle sezioni della Regione per le manifestazioni promosse dalle singole sezioni.
31.2 La riunione delle Sezioni della Regione si può costituire, formalmente, in Consulta Regionale, qualora sia funzionale ad indicare al C.D.N. il candidato alla carica di Delegato Regionale.
La Consulta – per tale finalità – è convocata dal Vice Presidente competente per l’ambito di giurisdizione.
31.3 Alla consulta regionale possono partecipare tutti i componenti del C.D. della sezione, fatta eccezione per le consulte preparatorie dell’assemblea nazionale, in cui la partecipazione può essere dal Delegato Regionale limitata al solo Presidente della Sezione.
31.4 Il Delegato Regionale può indire la convocazione delle sezioni, per settori sportivi, al fine di riunire i rappresentanti sezionali interessati ad un singolo sport, e ciò al fine:
– di creare interrelazioni tra veterani del medesimo sport;
– di promuovere manifestazioni sportive, e non, su scala regionale relative al singolo sport.
A queste riunioni saranno invitati, per il tramite del Presidente della Sezione, tutti i soci interessati.
31.5 A tal fine, sarà compito dei delegati regionali, con l’aiuto della Segreteria Nazionale, formulare l’elenco dei soci delle singole sezioni divisi per sport di interesse, annotando se il socio è o meno un socio atleta.
31.6 Le riunioni regionali sono convocate dal Delegato Regionale in accordo col Vice Presidente competente per l’ambito di giurisdizione.
31.7 Della riunione verrà redatto un verbale sintetico, con lo scopo precipuo di documentare le proposte, le iniziative e gli impegni assunti.
Il verbale, redatto dal delegato regionale o da un socio incaricato dal medesimo, verrà trasmesso alla segreteria nazionale, che ne curerà la consegna al Presidente e al Vice Presidente Nazionale competente.
31.8 Né la consulta regionale né le riunioni regionali di settore sono organi dell’Unione, ma costituiscono solo strumenti di aggregazione e di propulsione dell’attività dell’Unione.
Titolo VIII – Le cariche sociali: in generale
32.1 Chi assume qualsiasi carica sociale, a livello nazionale o locale, deve avere sempre presente che l’Unione è una associazione di volontariato e di promozione sociale e sportiva, che persegue le finalità stabilite dall’art. 1, c. 4 dello Statuto.
Pertanto, chi ricopre una qualsiasi carica sociale deve impegnarsi, sul proprio onore di cittadino e sportivo, ad esercitare la propria attività in conformità alla natura dell’Unione e al solo scopo di collaborare al perseguimento delle finalità della Unione medesima.
32.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il C.D.N. può deliberare che ai soggetti che ricoprono le cariche sociali nazionali siano rimborsate, in tutto o in parte, su richiesta, le spese sostenute per l’esercizio della funzione, stabilendo modalità e misura del rimborso, anche in via forfettaria.
32.3 Per quanto riguarda le cariche sezionali, la disciplina dell’eventuale rimborso spese ai dirigenti locali è stabilita dalla sezione stessa (C.D. sezionale), nell’ottica dell’autonomia patrimoniale e gestionale della sezione.
Titolo IX – Referendum
33 – Indizione
33.1 Ai sensi dell’art. 10, c. 5 lettera F dello Statuto, il Consiglio Direttivo può interpellare i soci, a mezzo di referendum, su qualsiasi argomento attinente la struttura, la attività e le finalità dell’Unione.
33.2 La delibera di indizione del referendum deve essere approvata dalla maggioranza di 2/3 dei componenti il C.D.N.
33.3 La delibera deve, con chiarezza, indicare il quesito sottoposto a referendum dei soci, quesito a cui i soci sono chiamati a rispondere con un “Si” o con un “No”.
33.4 Non sono ammissibili quesiti che siano in contrasto o che comportino modifiche allo Statuto
33.5 La delibera, adottata, viene trasmessa al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale nel termine di 30 giorni dalla data della delibera, decide sulla ammissibilità del referendum..
33.6 Il Presidente Nazionale, ottenuto il parere di ammissibilità del Collegio Nazionale dei Probiviri, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di svolgimento del referendum, nonché i termini entro i quali i soci possono esprimere il loro voto.
33.7 La delibera del C.D.N. di indizione del referendum con il relativo quesito referendario, e il provvedimento del Presidente Nazionale sono pubblicati sul “Veterano dello Sport”, oltre che sul sito ufficiale, come unici mezzi di comunicazione ai soci.
33.8 Le modalità di espressione del voto sono indicate nel provvedimento del Presidente.
33.9 Il referendum è valido se allo stesso abbia partecipato almeno il 50% +1 dei soci.
33.10 A seguito del responso referendario positivo, il C.D.N. adotta i necessari conseguenti provvedimenti.
PARTE II
Titolo I – I Soci
34 – I requisiti
L’art. 3, c. 1 e 2 dello Statuto stabilisce i requisiti per divenire soci.
35 – Le categorie di soci
Le categorie dei soci sono indicate all’art. 3, c. 4 dello Statuto.
36 – I soci fondatori
36.1 L’elenco dei soci fondatori è tenuto dal Segretario Generale, che ne cura l’aggiornamento di anno in anno. L’elenco aggiornato viene comunicato al C.D.N. nella sua prima seduta annuale.
36.2 I soci fondatori restano soci dell’Unione a vita.
36.3 L’elenco originario dei soci fondatori, resta agli atti dell’Unione per memoria storica.
36.4 I soci fondatori possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le Assemblee nazionali.
37 – I soci benemeriti
37.1 L’elenco dei soci benemeriti è tenuto dal Segretario Generale, che ne cura l’aggiornamento di anno in anno.
L’elenco aggiornato viene comunicato dal Segretario Generale al C.D.N. nella sua prima seduta annuale.
37.2 I soci benemeriti restano soci dell’Unione a vita.
Sono assegnati alla Sezione di residenza o a quella più vicina alla residenza, o alla Sezione indicata dal socio benemerito.
37.3 I soci benemeriti possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le Assemblee nazionali.
38 – I soci ordinari
38.1 La richiesta di iscrizione a socio ordinario avviene a mezzo di domanda dell’interessato, preferibilmente redatta su apposito modulo.
38.2 La domanda è diretta al Presidente della Sezione, preferibilmente ove ha la residenza l’interessato.
Qualora nella provincia di residenza non siano operative sezioni, l’interessato può chiedere l’iscrizione direttamente al Segretario Generale.
In tale caso, l’iscrizione si intende diretta alla sezione di Milano, ove ha sede l’Unione.
38.3 La domanda va trasmessa alla Segreteria Generale dell’Unione, unitamente alla quota di tesseramento, nella misura fissata dal C.D.N.; la quota aggiuntiva determinata dalla sezione è trattenuta dalla sezione stessa.
38.4 La domanda è esaminata dalla Segreteria Generale che verifica le sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 dello Statuto. La domanda viene conservata nell’archivio dell’Unione.
38.5 Con la domanda, l’interessato accetta che l’Unione esegua il trattamento dei suoi dati personali con le modalità di cui al D. L.vo 196/2003 e s.m.i., per ogni attività connessa o comunque riconducibile agli scopi istituzionali dell’Unione, fissati dall’art. 1 dello Statuto.
39 – I soci atleti
39.1 Nella domanda di iscrizione, o anche successivamente con atto apposito, l’interessato, chiedendo di aderire all’Unione, può dichiarare di voler continuare l’attività sportiva, indicando quale o quali sport intende continuare a praticare.
39.2 Valgono le disposizioni di cui ai precedenti art. 38.2, 38.3, 38.4 e 38.5.
39.3 L’interessato, con la domanda, si obbliga a sottostare a tutte le disposizioni emanate dal C.D.N. per poter esercitare l’attività sportiva indicata.
39.4 A cura della Segreteria Nazionale verranno redatti gli elenchi, divisi per attività sportiva, dei soci atleti, con l’indicazione della sezione di appartenenza.
39.5 Potranno partecipare alle gare e ai campionati organizzati dall’Unione o dalle sezioni, ma approvate dall’Unione, unicamente i soci atleti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti nelle disposizioni enunciate dal C.D.N., specificatamente in ordine:
– alla attestazione medica di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
– al pagamento della quota supplementare di tesseramento, relativa alla copertura assicurativa.
40 – Il tesseramento
40.1 Il tesseramento è l’atto che vincola – a seguito della domanda di iscrizione – una persona all’Unione in un rapporto associativo con finalità sportive.
40.2 Col tesseramento, il socio si obbliga a rispettare lo Statuto, e i regolamenti dell’Unione, nonché le decisioni assunte dagli organi direttivi dell’Unione, e comunque quanto dispone l’art. 4, c. 3 e 4 dello Statuto.
40.3 L’appartenenza all’Unione si attua mediante l’iscrizione ad una Sezione, alla quale deve essere versata la quota annua di tesseramento, deliberata dal C.D.N., oltre la quota aggiuntiva sezionale deliberata dalla sezione stessa.
40.4 Col tesseramento, il socio accetta che l’Unione e la Sezione eseguano il trattamento dei dati personali, ex D. L.vo 196/2003.
L’unione tratterà i dati personali in relazione alle attività connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati nell’art. 1 dello Statuto.
Allo stesso modo, e per le finalità stabilite nell’atto costitutivo della Sezione, la Sezione di appartenenza tratterà i dati personali del socio.
41 – Perdita della qualità di socio
41.1 Ai sensi dell’art. 4, c. 1 dello Statuto, la qualità di socio, si perde:
a) per dimissioni;
b) per radiazione, a seguito della decisione definitiva degli organi disciplinari;
c) per morosità negli obblighi contributivi.
La decadenza si verifica dopo che il C.D. della Sezione abbia valutato negativamente le ragioni che hanno originato tale morosità, e abbia deciso di non surrogare il socio moroso nel pagamento della quota.
41.2 La perdita dalla qualità di socio per radiazione ha effetto dal giorno in cui la decisione degli organi disciplinari è divenuta definitiva.
41.3 La perdita della qualità di socio per dimissioni o per morosità ha effetto dalla fine dell’anno solare relativo all’ultimo tesseramento del socio.
42 – Quote di tesseramento
42.1 Il C.D.N. stabilisce nel corso dell’ultima riunione di ogni anno, le quote da versarsi alla Segreteria Nazionale da parte dei soci ordinari e dei soci atleti.
In mancanza di delibera rimangono invariate le quote in corso, fatto salvo l’adeguamento automatico della quota per i soci atleti dovuto all’aggiornamento delle coperture assicurative.
42.2 La quota aggiuntiva a favore della Sezione è deliberata dal C.D. della sezione.
42.3 Sono esentati dal pagamento della quota di tesseramento i soci fondatori e i soci benemeriti.
42.4 La quota associativa è intrasmissibile.
43 – Diritti dei soci
43.1 I soci hanno diritto di elettorato attivo nella sezione di appartenenza.
43.2 I soci possono concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive, sia sezionali che nazionali.
43.3 I soci partecipano alle attività dell’Unione e della Sezione di appartenenza.
43.4 Solo i soci atleti, che abbiano adempiuto alle prescrizioni del C.D.N., partecipano alle gare e ai campionati sportivi indetti, patrocinati o autorizzati dall’Unione, secondo i regolamenti all’uopo deliberati dal C.D.N.
Titolo II – Le Sezioni
44 – Natura
La Sezione è l’unità di base dell’Unione, ed ha piena autonomia patrimoniale e gestionale.
45 – Costituzione
45.1 Per essere costituita, la Sezione deve contare almeno 20 soci residenti nella provincia o nelle provincie limitrofe.
L’Unione favorisce la costituzione di sezioni in tutti i centri, anche non capoluogo di provincia, per incrementare l’aggregazione di persone che condividono le finalità dell’Unione, nello stesso ambito di vita.
45.2 La riunione dei soci diretta alla costituzione di una sezione deve avvenire alla presenza del Delegato Regionale, o, in caso di impedimento, di un componente del C.D.N.
45.3 Nel corso della riunione deve essere approvato l’atto costitutivo ed eventualmente lo Statuto della Sezione.
L’atto costitutivo contiene l’indicazione di:
– la sede;
– il nome del personaggio sportivo a cui la sezione è dedicata;
– le generalità e l’indirizzo dei soci costituenti;
– le generalità e l’indirizzo dei soci indicati a ricoprire le cariche sociali, in sede di prima nomina.
L’atto costitutivo può essere sostituito dal verbale della riunione costitutiva che deve contenere le indicazioni previste nel presente articolo.
L’atto costitutivo o il verbale della riunione costitutiva della sezione deve essere sottoscritto dal Presidente della Sezione, dal Segretario della riunione e dal Delegato regionale (o dal Consigliere nazionale) presente alla riunione di costituzione.
45.4 A cura del Presidente della Sezione, debbono essere trasmessi alla Segreteria Generale, a mezzo di lettera raccomandata r.r., entro 30 giorni dalla data di costituzione, i seguenti documenti:
a) copia dell’atto costitutivo o del verbale della riunione costitutiva, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché controfirmato dal Delegato Regionale o dal rappresentante del C.D.N.
b) prova del versamento alla segreteria nazionale delle quote sociali di competenza della Unione, nella misura vigente.
45.5 L’affiliazione all’Unione viene deliberata dal C.D.N. nella prima riunione successiva al ricevimento della documentazione relativa alla nuova costituzione.
L’acquisto dei diritti e l’adempimento dei doveri per la sezione e per gli iscritti decorrono dalla data della delibera di affiliazione.
46 – Durata dell’affiliazione
46.1 L’affiliazione della Sezione all’Unione non ha limiti di durata.
46.2 Può essere mantenuta l’affiliazione, anche qualora la sezione abbia un numero di soci inferiore al minimo statutario di 20 soci effettivi, qualora il numero dei soci venga ripristinato nei due anni successivi.
47 – Cessazione dell’affiliazione
47.1 La Sezione cessa di essere affiliata all’Unione:
– qualora l’assemblea sezionale deliberi il suo scioglimento;
– qualora non ricostituisca, nel biennio, il numero minimo dei soci;
– qualora non partecipi per due volte, consecutive, all’assemblea nazionale dell’Unione.
47.2 La cessazione dell’affiliazione non è automatica, ma deve essere oggetto di deliberazione da parte del C.D.N. su proposta del Segretario Generale.
47.3 A seguito dello scioglimento della sezione, il patrimonio residuo, che resta dopo esaurita la liquidazione, deve essere devoluto all’Unione Nazionale.
47.4 La documentazione, anche storica, nella disponibilità della Sezione, a seguito dello scioglimento, deve essere trasmessa alla Segreteria Generale dell’Unione, per fare parte dell’archivio storico dell’Unione.
48 – Statuto Sezionale
48.1 Ogni sezione può liberamente dotarsi di un proprio statuto che regoli la vita interna della sezione.
48.2 Lo Statuto sezionale deve essere, comunque, rispettoso dei principi stabiliti dagli artt. 22-23-24-25 dello Statuto dell’Unione.
48.3 In mancanza dello Statuto sezionale, o comunque di regole particolari, adottate dalla singola sezione, trovano piena ed immediata applicazione le norme relative alla Sezione contenute nello Statuto dell’Unione, con le integrazioni contenute nel presente regolamento.
49 – Integrazioni normative relative alla struttura e funzionamento della Sezione
49.1 Assemblea
49.1.1 L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro il primo quadrimestre, e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da parte di almeno il 20% dei soci, in regola col pagamento della quota.
Alla richiesta va allegato l’elenco degli argomenti da porre all’O.d.G., con una breve relazione scritta, illustrativa di tali argomenti.
49.1.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le assemblee richieste dai soci.
49.1.3 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
49.1.4 L’avviso di convocazione dell’assemblea va comunicato, con mezzi certi (raccomandata con r.r., consegna a mano con firma di ricevuta, posta certificata, fax etc.) almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.
49.1.5 L’Ordine del Giorno dell’Assemblea è indicato nello statuto dell’Unione dall’art. 22, c. 5 per l’assemblea ordinaria e dall’art. 22, c. 6 per l’assemblea straordinaria.
L’Ordine del Giorno può essere incrementato con argomenti proposti dal Consiglio Direttivo sezionale o da almeno 10 soci, che devono presentare una proposta motivata.
49.1.6 Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.
Ciascun socio non può essere portatore di più di tre (3) deleghe.
49.1.7 I ricorsi contro la validità dell’assemblea sezionale vanno presentati:
– ai Probiviri della Sezione, previsti dallo statuto sezionale, o, comunque, nominati nell’ambito sezionale;
– al Collegio Nazionale dei Probiviri, unicamente nel caso di assemblee aventi per oggetto la nomina dei rappresentanti sezionali alle assemblee nazionali dell’Unione e devono pervenire, a mezzo raccomandata AR alla Segreteria Generale entro quindici giorni dalla chiusura dei lavori assembleari, a pena di inammissibilità.
49.2 Cariche sociali
49.2.1 Le cariche sociali sono:
a) il Consiglio Direttivo Sezionale;
b) il Presidente della Sezione;
c) il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti sezionale;
d) il Proboviro o il Collegio dei Probiviri sezionale.
49.2.2 Tutte le cariche sono gratuite.
49.2.3 Le cariche hanno durata quadriennale, coincidente col quadriennio olimpico, e sono rinnovabili ulteriori due mandati quadriennali.
Il rinnovo delle cariche deve essere effettuato entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello in cui si sono svolte le olimpiadi estive.
49.2.4 Il requisito stabilito dall’art. 27,punto a) relativo ai limiti di età, dello Statuto dell’Unione non è richiesto per la eleggibilità alle cariche sociali della sezione, dovendosi intendere applicabile alle sole cariche nazionali.
49.2.5 Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra loro.
49 2.6 Il limite degli 80 anni, di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 27 dello Statuto, si intende valido solo al momento dell’elezione, per cui non comporta la decadenza della carica durante lo svolgimento del relativo mandato quadriennale.
49.3 Il Consiglio Direttivo Sezionale
49.3.1 La funzione e la composizione del Consiglio Direttivo Sezionale sono disciplinate dall’art. 23 dello Statuto dell’Unione.
49.3.2 I componenti del Consiglio Direttivo Sezionale che, nel corso del quadriennio, senza giustificato motivo, non prendono parte per tre volte, anche non consecutive, alle riunioni decadono dalla carica e non possono essere più rieletti.
La decadenza si verifica di diritto e viene accertata dall’Assemblea Sezionale Ordinaria immediatamente successiva.
Alla carica subentra il primo dei non eletti.
49.3.3 Non è necessario avere un’anzianità di carica per essere eletti nel Consiglio Direttivo Sezionale, nelle sezioni neo costituite e in quelle con meno di 50 soci.
Per le altre sezioni, il candidato deve avere una anzianità di iscrizione di almeno un anno.
49.3.4 Ogni socio può presentare la propria candidatura alla carica di consigliere sezionale, senza obbligo di formalità.
49.4 Il Presidente della Sezione
49.4.1 La nomina, le funzioni e la sostituzione del Presidente di Sezione sono disciplinate dall’art. 24 dello Statuto dell’Unione.
49.4.2 Il Presidente della Sezione rappresenta la Sezione nei confronti dei soci, dell’Unione e dei terzi.
49.4.3 Il Presidente della Sezione è responsabile degli atti di gestione, amministrativa, fiscale e contabile della Sezione, in solido con i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, se la responsabilità è conseguenza di atti collegiali del Consiglio Direttivo Sezionale.
49.4.4 Per essere eletto presidente della sezione occorre avere una iscrizione all’Unione di almeno 1 anno, fatta eccezione per le sezioni di nuova costituzione o ricostituite ex novo.
49.4.5 La carica di Presidente di sezione è incompatibile con qualsiasi altra carica apicale sportiva, a livello provinciale, in società o sezioni o unità locali di organismi sportivi appartenenti al CONI o dal medesimo riconosciute.
Per carica apicale si intende il Presidente, o – in genere – il rappresentante dell’Ente o società o associazione o organismo operante a livello provinciale.
L’eventuale incompatibilità deve essere rimossa entro 15 giorni dalla data della elezione a Presidente di sezione.
49.4.6 A norma delle indicazioni del CONI può essere rieletto Presidente anche dopo il terzo mandato colui che ottiene almeno il 70% dei voti espressi dall’Assemblea elettiva.
49.5 Revisore dei Conti sezionale o Collegio dei Revisori dei Conti
49.5.1 Nelle sezioni sino a 100 soci, l’assemblea nomina un revisore unico dei conti.
49.5.2 Nelle sezioni con un numero di soci superiore a 100 la disciplina del Collegio Sezionale dei Revisori dei Conti è quella contenuta nell’art. 25 dello Statuto dell’Unione commi da 1 a 5.
49.5.3 In ogni caso, trova applicazione l’art. 25, c. 6 e 7, intendendosi sostituito il termine “il Collegio” con “il Revisore Unico”, nelle sezioni con meno di 100 soci.
49.5.4 Il Presidente del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico debbono essere iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili o al registro dei revisori dei conti.
Si prescinde da tale requisito qualora non sia possibile procedere alla nomina di un socio o non socio che abbia le predette qualità professionali.
La nomina effettuata dall’assemblea costituisce attestazione dell’impossibilità di nominare un revisore dei conti che abbia le richiamate qualità professionali.
49.6 Proboviro sezionale o Collegio dei Probiviri
49.6.1 In ogni sezione deve essere nominato un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri anche non soci.
Nelle sezioni con meno di 100 soci, può essere nominato anche un solo proboviro, anche non socio.
49.6.2 I Probiviri Sezionali hanno competenza:
– in materia di validità dell’assemblea sezionale, fatta esclusione per le assemblee aventi per oggetto la nomina dei rappresentanti sezionali alle assemblee nazionali dell’Unione;
– in materia di violazione di norme dello statuto sezionale, se la sezione è dotata di un apposito statuto sezionale;
– in materia di controverse tra i soci della stessa sezione, relative alla attività esclusivamente sezionale.
In ogni altra materia, la competenza è del Collegio Nazionale dei Probiviri.
PARTE III
Norme di carattere disciplinare
Titolo I – Generalità
50 – Oggetto e ambito di applicazione
50.1 Le norme contenute nella Parte III costituiscono la regolamentazione relativa ai procedimenti di carattere disciplinare e alle sanzioni applicabili.
50.2 Le norme contenute nella Parte III si applicano a tutti i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano.
51 – Ignoranza di norme generali e particolari
51.1 Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza di norme o prescrizioni contenute, oltre che in leggi e regolamenti dell’Ordinamento Giuridico, nello Statuto e nel Regolamento Organico, nonché in deliberazioni assunte dai competenti organi dell’Unione, sempre che le stesse abbiano avuto diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell’Unione (“Il Veterano dello Sport”, “sito” dell’Unione,comunicazioni scritte alle sezioni, ecc.).
51.2 La conoscenza delle deliberazioni assunte si presume dopo 30 giorni dalla data:
– di pubblicazione sul sito dell’Unione;
– (in mancanza) dalla data di spedizione del periodico “Il Veterano dello Sport”, verificata dalla segreteria generale;
– (in ulteriore mancanza) dalla data di spedizione delle comunicazioni scritte da parte della segreteria generale.
52 – Principi di comportamento etico e sportivo
52.1 Ogni socio e ogni sezione affiliata dovranno, sempre e comunque, mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva.
52.2 Nello svolgimento di ogni attività sportiva e sociale ogni socio e ogni sezione affiliata dovranno conformare il proprio comportamento agli scopi dell’Unione, enunciati all’art. 1 dello Statuto.
I soci atleti dovranno, altresì, attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
52.3 Gli organi disciplinari (Collegio Nazionale dei Probiviri – Commissione Nazionale d’Appello) sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza.
53 – Responsabilità dei soci e delle sezioni
53.1 I soci rispondono delle azioni od omissioni, a titolo di dolo e di colpa.
53.2 Le sezioni affiliate rispondono delle azioni od omissioni di chi le rappresenta.
Titolo II
Sanzioni
54 – Richiamo della norma statutaria
Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, le sanzioni sono le seguenti:
a) la censura;
b) l’ammenda;
c) la sospensione;
d) la radiazione.
55 – Censura
55.1 E’ applicabile solo nei confronti dei soci.
55.2 Consiste in una formale nota di biasimo e nella contestuale intimazione al rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi dell’Unione, nonché, per i soci atleti, della correttezza sportiva.
55.3 La censura è resa pubblica, nell’ambito della Sezione di appartenenza del socio o, se il fatto ha rilevanza più ampia, nell’ambito dell’Unione.
56 – Ammenda
56.1 E’ applicabile solo nei confronti delle Sezioni.
56.2 Consiste nell’obbligo di versare all’Unione una somma di denaro, da un minimo di euro 10 ad un massimo di euro 100.
56.3 La sanzione è applicata nel caso in cui la Sezione:
– si renda inadempiente agli obblighi nei confronti dell’Unione, stabiliti dagli Organi nazionali;
– non versi tempestivamente e completamente, nei termini stabiliti, all’Unione le quote associative dei Soci.
56.4 La sanzione deve essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell’organo disciplinare.
56.5 Trascorso infruttuosamente tale termine, la sanzione dell’ammenda si trasforma in sanzione della sospensione di cui all’art. 8.
57 – Sospensione
57.1 E’ applicabile sia nei confronti dei soci che delle sezioni affiliate.
57.2 Consiste nell’inibizione:
– per il socio, a svolgere ogni attività all’interno della Sezione o dell’Unione;
– per le sezioni, a svolgere qualsiasi attività nell’ambito dell’Unione, ivi compresa la partecipazione, nel periodo di sospensione, alle assemblee nazionali.
57.3 La sospensione, sia per il socio che per la sezione, è comminata per un periodo non inferiore a 2 mesi e non superiore a 1 anno.
57.4 La sospensione comporta l’automatica decadenza del socio dalle cariche sociali ricoperte, sia a livello nazionale che sezionale.
58 – Radiazione
58.1 E’ applicabile sia al socio che alle Sezioni.
58.2 Consiste nella esclusione dalla Unione.
58.3 La radiazione viene resa pubblica nell’ambito dell’Unione e viene comunicata al CONI.
58.4 La radiazione comporta l’automatica decadenza del socio dalle cariche sociali ricoperte a livello nazionale e sezionale.
59 – Determinazione della sanzione
59.1 Gli organi disciplinari, nel loro libero convincimento, determinano la sanzione applicabile per le singole infrazioni sottoposte al loro giudizio.
59.2 Costituiscono infrazioni disciplinari – a carico dei soci e delle sezioni – tutti i comportamenti posti in essere in violazione ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, nonché la violazione della clausola compromissoria di cui all’art. 16 dello Statuto dell’Unione.
Costituiscono infrazioni disciplinari a carico della sezione le violazioni delle norme dello Statuto, dei Regolamenti Nazionali, o delle disposizioni emanate dai competenti Organi nazionali.
Costituiscono infrazioni disciplinari, a carico del socio-atleta, le violazioni delle Norme Antidoping, emanate dal CONI.
60 – Esecuzione delle sanzioni
60.1 Le decisioni della Commissione Nazionale dei Probiviri sono immediatamente esecutive, anche se contro le stesse sia stata proposta impugnazione alla Commissione Nazionale d’Appello.
60.2 La Commissione Nazionale d’Appello, può, su motivata richiesta dell’interessato (socio o sezione) sospendere per gravi motivi in tutto o in parte l’esecuzione della decisione, in attesa del giudizio d’appello.
Titolo III
Cause estintive delle infrazioni e delle sanzioni
61 – Prescrizione
61.1 La infrazione si prescrivono in tre anni, dalla data in cui la stessa si è verificata.
61.2 La prescrizione è interrotta dalla data di avviso di avvio del procedimento disciplinare.
62 – Grazia
62.1 La grazia è un provvedimento particolare, concesso dal Presidente Nazionale dell’Unione, ad un soggetto che abbia subito una decisione irrevocabile di condanna.
62.2 La grazia estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve.
62.3 Il provvedimento può essere adottato motu proprio dal Presidente o su domanda dell’interessato.
Titolo IV
Gli organi di giustizia e disciplina
63 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri
63.1 La disciplina del Collegio Nazionale dei Probiviri è dettata dall’art. 18 dello Statuto.
63.2 I supplenti sostituiscono, nell’ordine in cui sono stati eletti, il membro effettivo che sia impedito.
63.3 Su invito del Presidente Nazionale dell’Unione, i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
64 – Commissione nazionale d’appello
64.1 La Commissione Nazionale d’Appello è disciplinata dall’art. 19 dello Statuto.
64.2 I supplenti sostituiscono, nell’ordine in cui sono stati eletti, il membro effettivo che sia impedito.
Titolo V
Norme procedurali
65 – Procedimento disciplinare avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri
65.1 L’azione disciplinare può essere:
a) proposta da un organo dell’Unione, da una o più sezioni, o da qualsiasi socio;<
b) promossa d’ufficio dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
65.2 La proposta (denuncia) di azione disciplinare formulata al Collegio Nazionale dei Probiviri deve contenere:
a) le generalità del socio o la indicazione della società a cui sono riferiti i fatti aventi rilevanza disciplinare;
b) la descrizione puntuale di detti fatti;
c) la prova documentale o l’offerta di prova testimoniale relativa ai fatti contestati.
65.3 Nel caso di denuncia di fatti aventi rilevanza disciplinare, il Collegio ne valuta preliminarmente la rilevanza.
Se la denuncia è ritenuta manifestamente infondata, o priva di risvolti disciplinari, il Collegio ne dispone l’archiviazione o il non luogo a procedere, e incarica il Segretario Generale di darne comunicazione all’interessato.
In caso diverso, provvede a formulare la contestazione, dando incarico al Segretario Generale di trasmetterla all’incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con A.R..
65.4 Nel caso il Collegio ritenga di iniziare d’ufficio l’azione disciplinare, il Collegio provvede a formulare la contestazione.
65.5 All’incolpato (socio o sezione) va trasmesso, a mezzo di lettera raccomandata r.r., a cura della Segreteria Generale, un avviso di avvio di procedimento, in cui sono indicati:
a) se il procedimento è promosso d’ufficio o su proposta di terzi (organo dell’Unione, sezione e suoi organi, socio);
b) il contenuto della contestazione, con indicazione delle prove documentali, se esistenti;
c) l’indicazione del termine di 20 giorni per il deposito di memorie difensive e per la richiesta di audizione.
65.6 L’incolpato può, nei termini previsti dall’art. 18, c. 3 dello Statuto, depositare in Segreteria le proprie controdeduzioni scritte e può richiedere di essere sentito personalmente.
65.7 Il Collegio può, d’ufficio, chiedere di sentire personalmente il socio o il rappresentante della sezione.
65.8 Nel caso vi sia richiesta da parte dell’incolpato, o il Collegio ravvisi la necessità o l’opportunità di sentire personalmente il socio o il rappresentante della sezione o di assumere la deposizione di eventuali testi, il Collegio fissa, presso la sede dell’Unione o in altra località ritenuta più opportuna, la data e l’ora dell’audizione.
Della data, ora e luogo dell’audizione viene data comunicazione, a mezzo raccomandata r.r., all’incolpato o ai testi, almeno 20 giorni prima della data fissata.
Dopo l’udienza, che può essere posticipata per una sola volta e per non più di 20 giorni su richiesta dell’incolpato, il Collegio emette la decisione.
65.9 Nell’ipotesi in cui sia necessario procedere all’istruttoria, il Presidente del Collegio può affidare ad un suo membro il compimento dei relativi atti.
65.10 In ogni altra ipotesi, il Collegio decide sulla base degli atti.
66 – Procedimento disciplinare avanti la Commissione d’Appello Nazionale
66.1 Contro la decisione assunta dal Collegio Nazionale dei Probiviri, può essere proposto ricorso alla Commissione d’Appello Nazionale.
Il ricorso può essere proposto sia dall’incolpato (socio o sezione) sia dal soggetto che ha proposto l’azione disciplinare (organi dell’Unione, sezione e organi sezionali, socio).
66.2 Il ricorso è proposto mediante la trasmissione alla Segreteria Nazionale con apposto atto scritto nel termine di 15 giorni dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la copia integrale della decisione assunta dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
66.3 Per la tempestività del ricorso fa fede la data di consegna dell’atto d’appello alle Poste Italiane.
66.4 La Commissione Nazionale d’Appello può assumere prove non ammesse in primo grado o rinnovare le prove già assunte in primo grado.
67 – Decisione degli organi disciplinari
67.1 La decisione è l’atto conclusivo del giudizio in primo o in secondo grado.
67.2 La decisione deve essere assunta con la presenza di tutti i componenti l’organo giudicante e a maggioranza.
67.3 La decisione deve contenere – in modo conciso – l’esposizione dei fatti e dello svolgimento del giudizio, nonché le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento assunto; deve concludere, in forma separata, col dispositivo, espresso in forma chiara.
67.4 La decisione va sottoscritta dal Presidente dell’Organo, e dal redattore della decisione stessa.
67.5 La decisione va depositata presso la Segreteria Generale, che dovrà, immediatamente, provvedere a comunicarla agli interessati (incolpato e soggetto proponente l’azione), nonché a darne pubblicità nei limiti e secondo le modalità previste nel presente regolamento.
68 – Termini per la conclusione del procedimento
68.1 I procedimenti disciplinari debbono essere definiti:
– in primo grado entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento;
– in secondo grado, entro 90 giorni dalla proposizione dell’atto di appello.
68.2 I termini suddetti hanno natura ordinatoria e possono essere prorogati in relazione alla complessità del procedimento per una sola volta e per uguale durata.
TITOLO VI
69-Tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi
I componenti degli organi direttivi, sia nazionali che regionali, condannati, ancorchè con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell’allegato A del Codice di Comportamento Sportivo, di cui alla deliberazione del C.N. del Coni n. 1472/2012 sono immediatamente sospesi, in via cautelare, dalle loro funzioni.
69.1 Sono altresì immediatamente sospesi, in via cautelare dalle loro funzioni, i componenti degli organi direttivi nazionali e regionali che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.
69.2 La misura cautelare della sospensione viene disposta dal C.N. (o dal Collegio Nazionale dei Probiviri) che deve riunirsi, per deliberare, nel termine di 3 giorni dalla data in cui è pervenuta alla Segreteria dell’Unione la notizia che dà luogo alla sospensione.
69.3 La decisione va notificata, a cura della Segreteria Nazionale, all’interessato con telegramma, seguito da lettera raccomandata r.r., nonché della sospensione va data notizia agli organi centrali e alle strutture periferiche dell’Unione.
69.4 La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria e alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.
Il verificarsi di tali eventi è accertato dalla Segreteria con ogni mezzo.
69.5 In ogni caso la sospensione ha una durata massima di 18 mesi, a partire dal giorno in cui è stato trasmesso all’interessato il telegramma con la notifica dell’applicazione della misura cautelare.
Decorso il termine di 18 mesi, la sospensione cessa di avere applicazione.
69.6 La misura cautelare della sospensione è applicata alle sentenze e/o alle altre misure emesse in via giurisdizionale dopo il 30.10.2012.
PARTE QUARTA
Norme transitorie
70 Amico dell’UNVS
Dal 1° gennaio 2015 è istituita la figura dell’ <AMICO dell’UNVS che potrà essere riconosciuta, a formale richiesta, a :
1) Soci aderenti fino a tutto il 31/12/2014;
2) Famigliari, over 30, dei soci ordinari o dei soci atleti;
3) Persone fisiche, under 30, che partecipano alle iniziative dell’Unione Nazionale e delle singole Sezioni;
4) Enti, pubblici o privati, ed Aziende che supportano anche finanziariamente l’attività sportiva, culturale e sociale dell’UNVS.
Tutti i predetti non assumono la qualifica di socio e quindi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, pur avendo l’obbligo di conformare la loro presenza nelle attività dell’Unione ai principi statutari previsti dall’art. 3 dello Statuto.
All’inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale fisserà per questa nuova figura, con esclusione degli appartenenti al precedente punto 4), la quota di adesione da riconoscere al Nazionale, con conseguente rilascio di idoneo attestato valido per l’annata di riferimento.