REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ LUDICO SPORTIVE DELL’UNVS
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ LUDICO SPORTIVE DELL’UNVS
premesso
– che l’Unione Nazionale Veterani dello Sport (d’ora in poi UNVS) è riconosciuta dal CONI in qualità di Associazione Benemerita e sempre ai sensi di Statuto è altresì Associazione di Volontariato e Promozione Sociale e Sportiva di cui alla legge 07/12/2000 n. 383;
– che nell’ambito delle proprie finalità si propone di offrire ai propri soci che hanno svolto in passato attività sportiva, la opportunità di consentire ai medesimi di continuare ad essere impegnati nello svolgimento di attività sportiva conciliabile e compatibile con il proprio status;
– che lo strumento per incentivare tale attività è riconducibile alla organizzazione di occasioni per confrontarsi attraverso l’organizzazione di manifestazioni a carattere ludico-sportivo riservata ai propri soci, manifestazioni che possono essere effettuate a livello sezionale, regionale, interregionale e nazionale;
– che tale tipo di attività con connotazione sussumibili ai cd Master ed orientata a privilegiare il profilo motorio è configurabile, altresì, come componente e momento essenziale per la tutela e la salvaguardia dell’attività fisica e mentale per chi in passato ha praticato attività sportiva squisitamente agonistica e nel favorire e sviluppare contestualmente i rapporti amicali fra i soci,
contribuendo così a realizzare una delle mission a cui mira l’UNVS; considerata
la opportunità di disciplinare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le attività in parola sia in presenza di eventi e/o manifestazioni con valenza sezionale, regionale, interregionale e/o nazionale
osservato che il regolamento deve intendersi assunto dall’U.N.V.S. nell’ambito delle finalità del CONI, di promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione (art.2, c. 3 Statuto del CONI)
precisato che il regolamento, nel disciplinare l’attività sportiva dei veterani aderenti all’U.N.V.S. è espressione dell’autonomia dell’UNVS, e che – quindi – il regolamento e l’attività sportiva svolta secondo il presente regolamento deve intendersi estranea al perimetro di competenza delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate
Tutto ciò premesso, che fa parte integrante del presente regolamento, viene elaborato il seguente articolato:
art. 1 – Principi basilari – Nell’attività sportiva, disciplinata dal presente regolamento, deve essere sempre rispettato il Codice di Comportamento Sportivo, così come viene affermato dall’art. 13 bis dello Statuto del CONI.
Tutti i partecipanti alle manifestazioni ludiche e sportive dell’UNVS siano essi dirigenti, arbitri e atleti devono agire rispettando i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva.
art. 2 – Organizzazione – L’organizzazione delle attività ludico-sportive sopra accennate, consistenti in manifestazioni a livello sezionale, regionale, interregionale e nazionale da effettuarsi sotto l’egida dell’U.N.V.S., viene affidata all’iniziativa e alla disponibilità tecnico-finanziaria delle singole Sezioni, che assumono la piena responsabilità di tutte le fasi del relativo svolgimento.
art. 3 – Definizione – Le manifestazioni configurate come campionati nazionali per essere
considerate tali occorre che i partecipanti, singoli o Sezioni (per i campionati a squadre), rappresentino più Regioni comprese le eventuali fasi di qualificazione.
art. 4 – Candidature per l’organizzazione dei campionati nazionali – La Sezione che si propone per organizzare la fase finale di un Campionato nazionale dovrà:
a) inoltrare richiesta al C.D.N. per la prescritta autorizzazione, entro il 30 Settembre dell’anno precedente;
b) per le gare individuali inserite in altre manifestazioni, assicurarsi la collaborazione di una società regolarmente affiliata alla Federazione dello sport prescelto per la specifica manifestazione, società che provvederà eventualmente all’inserimento della gara nel calendario ufficiale della Federazione stessa.
La richiesta, qualora approvata dal C.D.N. dovrà poi essere completata, salvo se già fatto, con i seguenti dati:
• Località e data di effettuazione della prova;
• Descrizione dei presidi sanitari da adottare in ottemperanza della legislazione vigente;
• Descrizione dei luoghi e degli impianti utilizzati;
• Indicazione dei probabili partecipanti, sia con riferimento ad analoghe manifestazioni già consolidate, sia attraverso dichiarazioni di Delegati Regionali e Presidenti di Sezioni di preventiva adesione;
• Qualità e quantità dei premi;
• Agevolazioni logistiche per l’accoglienza dei partecipanti.
art. 5 – A tali Campionati nazionali possono partecipare tutti i Veterani in regola, alla data di effettuazione delle gare, con il tesseramento dell’U.N.V.S. – registrato dalla Segreteria Generale da almeno 10 gg., e se del caso eventualmente tesserati alla Federazione, riconosciuta dal CONI, della corrispondente disciplina sportiva oggetto della manifestazione. I partecipanti devono essere in possesso della idoneità allo svolgimento di attività sportiva, od, in mancanza, di certificazione medica adeguata ad ogni tipo di manifestazione, attestante l’idoneità fisica a partecipare a gare in conformità alla legislazione vigente al momento della manifestazione medesima. I Soci iscritti all’U.N.V.S. da meno di 10 gg., possono partecipare alle gare individuali e concorrere per i premi
previsti, ma non possono concorrere alla classifica sia individuale che di Sezione per l’attribuzione del titolo di Campione nazionale U.N.V.S.
L’U.N.V.S. è impegnata ad incentivare l’iscrizione dei propri soci, che intendono esercitare attività sportiva in modo non saltuario, anche alla Federazione riconosciuta dal CONI relativa allo sport di riferimento.
art. 6 – I concorrenti, ai fini delle classifiche e dei titoli nazionali individuali e a squadre, sono suddivisi secondo quanto previsto dai Regolamenti specifici o in mancanza, in conformità dei regolamenti delle Federazioni di riferimento. Le categorie per età sono suddivise per classe di 10 anni in 10 anni, salvo in caso di campionati abbinati a gare organizzate da altri Enti a cui ci si debba adeguare.
II computo degli anni di età per l’inserimento dei concorrenti nelle varie categorie verrà effettuato sulla base della “Classe” dei concorrenti stessi e non dalla data di compimento degli anni. Per l’assegnazione del titolo di campione nazionale U.N.V.S. di categoria, la categoria deve essere formata da almeno due iscritti. Una categoria con meno iscritti va raggruppata in quella precedente (più giovane). Il titolo di campione nazionale (scudetto, maglia, ecc.) viene assegnato al vincitore di questa categoria. Al primo di una categoria superiore inserito nella categoria inferiore può essere assegnato un attestato come “migliore classificato di categoria”.
Le iscrizioni alle gare devono pervenire preferibilmente a mezzo della Sezione di appartenenza almeno 10 giorni lavorativi prima dell’evento per dar modo agli organizzatori di predisporre i premi nei tempi giusti.
art. 7 – Classifiche per Sezione – La Sezione che avrà acquisito i migliori piazzamenti individuali dei propri Soci nelle varie categorie sarà insignita del titolo ufficiale di Campione nazionale U.N.V.S.
Il valore finale di tali piazzamenti sarà ricavato dalla somma dei seguenti punti che, per ogni categoria, si assegneranno ai classificati:
• al 1 ° classificato: punti 12;
• al 2° classificato: punti 9;
• al 3° classificato: punti 6;
• al 4° classificato: punti 3;
· dal 5° classificato al 10° : punti 1
A parità di punteggio, il titolo di Campione nazionale, quando non specificatamente previsto nel regolamento della gara, verrà assegnato alla Sezione che avrà ottenuto le migliori classifiche ed, in caso di ulteriore parità, con maggiore età.
art. 8 – Regolamenti – Ogni Sezione organizzatrice di manifestazioni a livello nazionale, laddove inserite in altre manifestazioni, dovrà attenersi alle norme previste dai Regolamenti tecnici delle singole Federazioni del C.O.N.I. per cui l’U.N.V.S è sollevata da ogni responsabilità per quanto potesse accadere ai partecipanti prima e durante la manifestazione.
La stesura dei regolamenti per i campionati a squadre organizzati direttamente all’U.N.V.S. è di competenza del C.D.N. che potrà avvalersi di tesserati esperti.
art. 9 – Detentori – I detentori di un titolo di Campione nazionale U.N.V.S., individuale, o di Sezione, hanno l’obbligo, in gara, di portare sulla maglia lo speciale scudetto di Campione assegnato dall’U.N.V.S.
art. 10 –Iscrizioni ai campionati a squadre – Le Sezioni che intendono partecipare ai campionati U.N.V.S. a squadre devono iscriversi presso la Segreteria Generale, tramite il proprio Delegato Regionale entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno. È consentita una deroga, per quella Sezione di una Zona (Giurisdizione Nord, Centro, Sud) nella quale non sono pervenute altre iscrizioni. L’iscrizione deve essere perfezionata anche qualora alle date suddette il C.D.N. non avesse ancora assegnata la organizzazione delle fase finale e definito la data ed il luogo di svolgimento.
art. 11 – Soci non residenti – A parziale modifica del precedente art. 4, per i campionati a squadre, nel caso di Soci già tesserati per una Sezione, la partecipazione ai Campionati è consentita se l’iscrizione per la nuova Sezione ha una anzianità di almeno un anno.
art. 12 – Composizione delle squadre – Per la fase finale la composizione delle squadre deve essere comunicata alla Sezione organizzatrice della manifestazione e per conoscenza alla Segreteria Generale almeno sette giorni prima con l’attestazione del Presidente della Sezione che per tutti i giocatori sono state accertate e rispettate le regole di iscrizione. Qualora l’attestazione risultasse non corrispondente al vero, il Presidente della Sezione verrà deferito agli organi di giustizia per l’applicazione della congrua sanzione.
art. 13 – Fasi – Le fasi dei campionati a squadre sono: Campionato Regionale – Campionato Interregionale o di Area – Finale Nazionale alla quale partecipano le tre Sezioni Campioni di area e la Sezione organizzatrice. La organizzazione, e la verifica della regolarità delle fasi di qualificazione regionale e interregionale, è affidata rispettivamente ai Delegati Regionali ed ai Consiglieri Nazionali responsabili di area, che potranno avvalersi di esperti specifici. L’organizzazione della fase finale sarà affidata dal C.D.N. alla Sezione scelta tra quelle che ne faranno specifica richiesta. In mancanza di richieste, spetta alla sezione Campione uscente l’organizzazione della fase finale.
I regolamenti delle fasi Regionali, se necessario e ad insindacabile giudizio dei Delegati Regionali e dei Vice Presidenti relativi, possono derogare dal regolamento base che è inderogabile per la fase interregionale e la fase finale.
La Sezione organizzatrice della fase finale dovrà costituire un Comitato organizzatore a cui possono partecipare: Il Vice Presidente Nazionale competente per zona – Il Delegato Regionale – Il Presidente della Sezione – Un esperto proveniente dalla Federazione sportiva competente. Il Comitato potrà essere integrato da altri componenti indicati dal Presidente della Sezione in funzione delle necessità organizzative. I Membri svolgono funzioni di controllo e deliberano su eventuali reclami.
art. 14 – Età – Anche per i Campionati a squadre il computo degli anni per stabilire la categoria
avverrà sulla base della “Classe” e non dalla data di compimento degli anni come previsto dal precedente art. 5.
art. 15 – Fair-play – Le Sezioni partecipanti si impegnano formalmente alla migliore riuscita dei Campionati ed al puntuale rispetto del Fair play.
art. 16 – Premi – Per tutti i Campionati la Presidenza Nazionale fornirà gli scudetti per l’atleta campione, nei quali sarà inserito l’anno di esecuzione e per la Sezione Campione nazionale lo stesso scudetto da applicare sul labaro. La Presidenza, inoltre, assegnerà un TROFEO UNVS, simile per tutti i campionati che sarà detenuto dalla Sezione Campione fino al successivo Campionato e
provvederà a fornire una targhetta da applicare al Trofeo con il nominativo della Sezione campione di quell’anno.
art. 17 – Disposizione residuale – Le norme sopra riportate devono intendersi applicabili, per quanto compatibili e conciliabili e per quanto di ragione alle manifestazioni a livello sezionale, regionale e interregionale.
Testo approvato dal CONI come da comunicazione del 5/5/2017 a firma dell’avv. Antonello de Tullio, responsabile dell’Ufficio Statuti e Regolamenti
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