Per uno sport sano e sostenibile

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2009

Tratto da “Il Veterano” Febbraio 2009

Per uno sport sano e sostenibile

Di Nino Costantino

Dott. Nino Costantino
Consigliere Nazionale

Tutti gli uomini sono responsabili della sostenibilità del loro fare, io mi sento responsabile più volte senza, per amor degli angeli, vo­ler peccare di superbia.
Mi sento responsabile come uomo, come medico e come vetera­no dello sport, credendo fortissimamente nella necessità di mettere in pratica sempre e comunque il principio della sostenibilità del mio fare, convinto come sono che ciò che oggi è utile per noi e doma­ni continuerà ancora ad esserlo anche per le generazioni future, tut­to ciò sarà sicuramente un’attività sostenibile. Come uomo di sport, credo che l’antitesi più lapalissiana del con­cetto di sostenibilità in ambito sportivo sia rappresentata proprio dalla pratica del doping.
Il termine doping fu usato per la prima volta in Usa sul finire dell’800 per individuare una miscela di oppio e tabacco da somministrare ai cavalli da corsa per potenziarne la performance durante le gare. È nei primi Anni 60 che ci si incomincia a porre il problema di que­sto fenomeno, arrivando a formulare una prima definizione ufficiale di doping: “Ingestione o uso di sostanze non biologiche, in forma o per via anormale da parte di individui sani, con il solo scopo di migliorare artificialmente e slealmente la propria prestazione in vi­sta di una gara”. Strasburgo, 1963: Comitato Europeo per l’Educazione extrascolastica.
Questa data è molto importante perché rappresenta la prima pie­tra miliare nella lotta al doping in quanto ne sancisce l’atto di na­scita ufficiale e la chiara e forte volontà di andare avanti su questa strada, tanto che 4 anni dopo viene formulata una nuova definizione, più completa ed esaustiva: “La somministrazione ad un soggetto sano o l’utilizzazione da parte dello stesso….”. Strasburgo 1967. Risoluzione n°12 del Comitato dei Ministri del Consiglio Europeo. Questo è un passaggio molto importante per­ché sposta l’attenzione dall’etica al diritto, coinvolgendo figure pro­fessionali ben definite, primo fra tutti il medico. Esistono infatti responsabilità di ordine etico, deontologico, giu­ridico; quest’ultima va valutata con caratteristiche procedurali di ordine penale (avvisi di garanzia), civile (risarcimento danni) e spor­tiva: responsabilità oggettiva che risponde alle leggi federali.
TUTELA  SANITARIA
Nei 1967 venne istituita la Commissione Medica del Ciò con ampia diffusione dell’elenco delle sostanze e dei metodi doping. Nel 1971 in Italia viene emanata la legge 1099 del 26 ottobre 1971 che san­cisce la “Tutela sanitaria delle attività sportive”. Ma nonostante ciò, purtroppo, la pratica del doping nasce già e si insinua nell’atleta in età evolutiva sportiva, quando per emergere o avanzare di catego-jiaJusefftaflsibire, purtroppo, dei requisiti e risultati che manager, direttori sportivi o procuratori e faccendieri di turno richiedono per dare l’ok. È questo perché l’interesse e la disponibilità da parte di tut­te le federazioni, specie quelle più ricche come la Figc, è rivolto so­lo alle categorie superiori e per le gare svolte da atleti professioni­sti; il fenomeno diventa ancora più drammatico, ove si consideri che esistono federazioni che non effettuano controlli a nessun livello per mancanza di fondi disponibili. Gli eventi sono inevitabilmente la con­seguenza dell’uso, purtroppo improprio, di prodotti garantiti dallo Stato per tutti, senza però poter essere tutti garantiti dallo Stato di fronte al sicuro danno che questi prodotti arrecheranno a giovani, sportivi amatoriali di ogni età e atleti non professionisti.
DEONTOLOGIA  E  DIRITTO
La Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) nel 1998 (revisione del Codice Deontologico) im­pone precise indicazioni comportamentali a cui il medico deve uni­formare la propria condotta in tema di Medicina dello Sport e di Doping. L’art. 74 titolo VI capo II del C.D. sancisce l’obbligo da parte del me­dico di mirare sempre ed inequivocabilmente alla tutela della sa­lute e della integrità psicofisica del soggetto sin dalla fase della va-lutazione della sua idoneità alla pratica di attività sportiva informando comunque il soggetto anche sugli eventuali rischi che la specifi­ca attività sportiva può comportare. L’art. 75 sancisce l’obbligo per il medico di valutare in qualsiasi circostanza la idoneità dell’individuo ad intraprendere od a proseguire la preparazione atletica e la pre­stazione agonistica, ma allo stesso tempo esigere che la sua va-lutazione sia presa in considerazione ed accolta, denunciando per contro alle autorità competenti, oltre che all’Ordine Professionale, il mancato riscontro del suo parere.
LEGGE N° 376 1 4 DICEMBRE 2000
art. 1 -Tutela sanitaria delle attività sportive divieto di doping
Comma 1 – L’attività sportiva è diretta alla promozione della salu­te individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei prin­cipi etici e dei valori educativi richiamati dalla convenzione contro il doping… ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti nor­mative. .. e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’in­tegrità psicofisica degli atleti.
Comma 2-Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente at­tive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giusti­ficate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
Comma 3 -Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la som­ministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicate nel comma 2. Inpresenza di condizioni patologiche dell’atleta docu­mentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere pre­scritto specifico trattamento… secondo modalità, dosaggi, previsti dal­le specifiche esigenze terapeutiche. In tal caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere… la relativa documentazione e può partecipare a competizio­ni sportive, nel rispetto di regolamenti… e della sua integrità…
art. 2 – Classi delle sostanze dopanti
Comma 1 -I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente ritenute attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato do­ping, sono ripartiti in classi… Nel rispetto della Convenzione di Strasburgo e le indicazioni del Ciò…
Comma 2-La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze bio­logicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei ri­spettivi effetti fisiologici.
art. 9 – Disposizioni penali
Comma 1 – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 mi­lioni a lire 100 milioni, chiunque procura ad altri, somministra, as­sume o favorisce comunque l’utilizzo di tarmaci o di sostanze… al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano di­retti a modificare i risultati dei controlli… (la disposizione è tuttora vigente e le cifre sono calcolate in euro).
Comma 3 – Le classi sono sottoposte a revisione periodica con ca­denza non superiore a sei mesi… stesse modalità di cui al comma 1.
art. 3 – Cvd (Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul do­ping) e per la tutela della salute nelle attività sportive.
Comma 1 -È istituita presso il Ministero della Sanità… Svolge le seguenti attività:

    1. a) Predispone le classi di cui all’art. 2, comma 1 e procede alla re­visione delle stesse…
    2. b) determina… i casi, i criteri e le metodologie dei controlli… Individua le competizioni da controllare….
    3. c) Effettua tramite i laboratori di cui all’art. 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli antidoping e quel­li di tutela della salute, in gara e fuori gara…

f) Può promuovere campagne di informazione per la tutela della sa­lute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con amministrazioni pubbliche, il Coni, le federazioni sportive nazionali… avvalendosi anche delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

WADA

E tutto questo nel rispetto di quanto sancito dalle regole e norma­tive emanate e tuttora vigenti dalla Wada (World Anti-Doping Agency), agenzia mondiale antidoping. Noi crediamo che la via più efficace da seguire per arginare il fenomeno del doping sia rappresentata non tanto da un’azione punitiva che, comunque, nelle more va intanto applicata, quanto piuttosto da un’attività preventiva caratterizzata da un forte impegno fatto di progettualità verso le giovani generazioni attraverso il coinvolgimento di figure professionali, istituzioni, scuole e di tutta la società civile, individuando al loro interno gli elementi che meglio rappresentano i valori di etica, lealtà, professionalità ed altissima moralità e che, nel-lo stesso tempo, questi valori siano in grado di trasmetterli, facen­do di questa loro azione la mission della loro vita. È un compito ar­duo, ma per eventi drammatici e di forte connotazione c’è bisogno di uomini capaci, con la loro forza d’animo, di determinare radica­li cambiamenti culturali epocali e generazionali. Noi in tutto e per tutto questo ci siamo convinti come siamo che per uno sport sano, pulito e sostenibile praticato in un ambiente anch’esso pulito e sostenibile ci sia bisogno di questo binomio uomo-cultura sostenibile senza dovere aspettare la fantomatica e nemmeno tan­to siderale “Era di Mastro Lindo”.