2012-11-04T10:53:35.533+01:00
UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT 2012
Nuovo Statuto 2012
ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI
- E’ costituita in Roma, una Associazione denominata “UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT” (U.N.V.S.) riconosciuta dal CONI in qualità di Associazione Benemerita.
- Si è costituita il 29 Aprile 1954 a seguito della fusione dell’Associazione Nazionale Veterani Sportivi con l’Unione Italiana Veterani dello Sport, assumendo la definitiva denominazione di Unione Nazionale Veterani dello Sport per delibera dell’Assemblea Nazionale Straordinaria di Genova del 9 Maggio 1975.
- La sede operativa e sociale è in Milano.
- L’Unione, associazione di volontariato e di promozione sociale e sportiva di cui alla Legge 7/12/2000 n.383, è apolitica, senza fine di lucro e si propone le seguenti finalità:
- a) tenere vivo lo spirito e la passione per lo sport, fonte dei più puri ideali nel ricordo delle glorie del passato, per l’affermazione della fulgida tradizione italiana;
- b) sviluppare i vincoli di fratellanza fra tutti gli sportivi;
- c) riunire tutti i veterani dello sport al fine di essere sprone e guida ai giovani, che si dedicano o si avvicinano allo sport con l’esempio, la disciplina e la propria competenza, alimentando la passione, promuovendo iniziative agonistiche, tecniche, educative, formative, culturali e ricreative, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini, per le migliori fortune dello sport italiano;
- d) collaborare col CONI, con le singole Federazioni, con le Discipline Sportive Associate, con gli Enti locali, con gli Enti sportivi e turistici, con le scuole pubbliche e private, offrendo patrocinio ed organizzazione, d’intesa con le competenti Federazioni, con particolare riguardo allo sport giovanile, attraverso attività di natura scientifica finalizzate alla conoscenza e all’approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico e mettere in atto iniziative di sostegno alle categorie svantaggiate e di lotta al doping ed alla violenza nello sport;
- e) prestare solidarietà in favore dei colleghi veterani ed aiuti ai soci che si trovino in difficoltà;
- f) promuovere rapporti internazionali con Associazioni similari straniere, valorizzando così l’ideale sportivo come mezzo di coesione e di solidarietà tra i popoli.
- L’U.N.V.S. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, ed in armonia allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI e fa proprio lo spirito informatore delle norme sportive antidoping.
- Nell’ambito dell’ordinamento sportivo l’Unione gode di autonomia tecnico scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
- L’U.N.V.S. svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, dal CONI ed in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.
ART. 2 – PATRIMONIO
- Il patrimonio dell’Unione è costituito dalle quote annuali degli iscritti e dalle eventuali donazioni o lasciti e qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
- E’ istituito un autonomo fondo di solidarietà.
- Il fondo di solidarietà, destinato solo alle finalità di cui all’art. 1, comma 4 lettera e), è autonomo rispetto al patrimonio ed è costituito dalle liberalità espressamente devolute a tal fine dai soci o da terzi.
ART. 3 – REQUISITI PER DIVENIRE SOCI
- Possono essere iscritti come soci, sia di sesso maschile che femminile, coloro che abbiano compiuto il trentesimo anno di età, abbiano militato per almeno cinque anni in seno ad una federazione sportiva o ad una disciplina sportiva associata nell’ambito del CONI quali atleti, dirigenti, ufficiali di gara, cronometristi, medici sportivi e tutti coloro che abbiano comunque operato nel campo dello sport. Tale limite di età non è richiesto per gli atleti che abbiano conquistato titoli o primati olimpici, mondiali o nazionali.
- L’ammissione può essere richiesta da coloro che, pur non avendo raggiunto il trentesimo anno di età, abbiano subito – per cause sportive – una invalidità fisica.
- E’ fatto divieto di far parte dell’ordinamento sportivo e quindi dell’UNVS per il medesimo periodo a quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento medesimo, a sanzioni irrogate nei loro confronti. E’ fatto divieto altresì di far parte dell’Associazione per un periodo di 10 anni a quanti si sono sottratti alle sanzioni irrogate nei loro confronti e la punibilità anche dei non più tesserati, conformemente a quanto al riguardo previsto dai principi fondamentali del CONI. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti suindicati è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione applicabile.
- I soci si distinguono in: fondatori, benemeriti, ordinari, atleti di cui al 1° comma, e “ad memoriam”.
- a) Fondatori: sono quei soci che erano tali nelle precedenti due Associazioni prima della loro fusione e della costituzione dell’U.N.V.S.;
- b) Benemeriti: sono quei soci, quegli Enti, quelle Associazioni ed Istituzioni, che nei modi più diversi, dall’interessamento all’aiuto finanziario, hanno fattivamente contribuito allo sviluppo dell’Unione nonché quei soci, senza limite di età, che abbiano conquistato titoli o primati olimpici, mondiali o nazionali;
- c) Ordinari: sono tutti gli altri soci;
- d) Atleti: sono quei soci che continuano a praticare lo sport.
- Tutti i soci hanno diritti e facoltà paritetici.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta di dirigenti nazionali, delegati regionali, consigli direttivi sezionali, consacra soci “ad memoriam” coloro che, soci e non, dirigenti, atleti, tecnici, istruttori, giornalisti sportivi, medici sportivi e tutti coloro che abbiano rilevanza nel mondo dello Sport e che sono deceduti nell’esercizio della loro attività sportiva.
- La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- La qualità di socio si perde per dimissioni, per radiazione determinata da gravi infrazioni all’ordinamento sociale o automaticamente, per morosità negli obblighi contributivi, per inattività superiore ad un anno, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
- I soci possono concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive sociali; partecipano all’attività ufficiale dell’Unione in base allo Statuto e al Regolamento Organico attuativo dello Statuto medesimo.
- I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell’U.N.V.S. nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni sociali. Hanno altresì tutti diritto al voto.
- I Soci sono tenuti, altresì, all’osservanza del codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
ART. 5 – ORGANI ASSOCIATIVI DELL’U.N.V.S.
Sono organi dell’U.N.V.S. :
- a) CENTRALI
- L’Assemblea Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Comitato di Presidenza;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- b) PERIFERICI
- Delegato Regionale;
- L’Assemblea della Sezione;
- Il Presidente della Sezione;
- Il Consiglio Direttivo della Sezione;
- Il Collegio dei Revisori dei conti della Sezione.
- c) ORGANI DISCIPLINARI
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- La Commissione Nazionale d’Appello.
Tutte le cariche sono onorifiche, gratuite e rinnovabili.
ART. 6 – ASSEMBLEA NAZIONALE
- L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’Unione e delibera a maggioranza relativa.
- Essa è costituita dai delegati, eletti nelle assemblee sezionali, nel numero di uno fino a 50 iscritti, di altro delegato per ogni cento iscritti ulteriori. In caso di impedimento del delegato eletto, parteciperà all’Assemblea un supplente individuato nel primo non eletto. Ciascun delegato (od il suo supplente) ha diritto ad un voto.
- L’avviso di convocazione, sia per l’assemblea ordinaria che per l’assemblea straordinaria, contenente: l’elenco degli aventi diritto al voto, il giorno, l’ora e il luogo di effettuazione, sarà reso noto, almeno 90 giorni prima della data fissata, sulla rivista “Il Veterano dello Sport” e ripetuto nel numero successivo della stessa. La convocazione ufficiale sarà inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax o posta elettronica o altri mezzi equipollenti ai Dirigenti Nazionali, ai Delegati Regionali ed alle Sezioni 30 giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea.
- I lavori dell’Assemblea sono introdotti dal Presidente dell’Unione, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell’Assemblea, di un vice Presidente, del Segretario e della Commissione Scrutinio, anche per acclamazione. Funge da Commissione Verifica Poteri il Collegio dei Probiviri.
Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche associative.
- L’Assemblea Nazionale ordinaria viene indetta entro il primo quadrimestre di ogni anno, ad eccezione della Assemblea ordinaria elettiva che deve essere indetta entro il 31 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, mentre l’Assemblea Nazionale straordinaria viene convocata su proposta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ovvero su richiesta della metà più uno delle Sezioni in regola con il tesseramento.
- L’Assemblea Nazionale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto, tranne che per quelle elettive per le quali è comunque necessario un quorum pari al 33% degli aventi diritto al voto.
- Per le elezioni alle cariche associative è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi – salvo diverso avviso dell’assemblea – si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
- L’Assemblea Nazionale Ordinaria:
- a) delibera sul rendiconto gestionale corredato dalla relazione, sul bilancio di previsione e le relative variazioni predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale e relativa alle attività svolte nel periodo intercorso dalla precedente assemblea fermo restando che eventuali avanzi di gestione, nonché fondi e/o riserve, non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere investiti a favore di iniziative sportive a carattere sociale;
- b) fissa le principali linee programmatiche ed associative,;
- c) elegge, secondo i principi generali del CONI nell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, con votazioni separate e successive, il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i componenti del Collegio dei Probiviri, i componenti della Commissione Nazionale d’Appello, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed i suoi componenti; sono eletti alle diverse cariche i candidati che conseguono il maggior numero di preferenze, mentre il Presidente Nazionale, per essere eletto, deve conseguire la maggioranza assoluta dei voti.
- d) nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario;
- e) nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci Benemeriti;
- f) nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Emerito;
- g) si pronuncia sulla convalida di eventuali referendum;
- h) delibera, altresì, sugli argomenti posti all’ordine del giorno.;
- h) relativamente alla nomina degli organi collegiali ogni avente diritto al voto dovrà esprimere le proprie preferenze per un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei membri dei relativi Organi.
- L’Assemblea Nazionale straordinaria, convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto, tranne che per quelle elettive per le quali è comunque necessario un quorum pari al 33% degli aventi diritti al voto;
- L’Assemblea Nazionale Straordinaria:
- a) delibera sugli argomenti che hanno dato causa alla convocazione;
- b) esamina e vota le modifiche allo statuto dell’Unione, da sottoporre per l’approvazione alla Giunta Nazionale del CONI;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno;
- d) elegge con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente e l’intero Consiglio Direttivo nonché gli altri Organi Centrali.
ART. 7 – SCIOGLIMENTO E FUSIONE
- L’Assemblea straordinaria per decidere lo scioglimento, la cessazione, l’estinzione o la fusione dell’Unione deve necessariamente essere convocata a seguito di richiesta scritta e nominativa avanzata da almeno i 3/5 degli associati aventi diritto a voto.
- Lo scioglimento, la cessazione, l’estinzione dell’Unione o la fusione con altre associazioni aventi gli stessi scopi devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli associati. Lo stesso “quorum” è richiesto per la valida costituzione dell’Assemblea.
- Con identica maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri e verrà stabilita la destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 8 – MODIFICHE ALLO STATUTO
- Le proposte di modifiche allo Statuto determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo Nazionale da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale, verifica la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, l’assemblea suddetta per esaminare e deliberare gli emendamenti che ritenga opportuno sottoporre ad essa. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell’indire l’assemblea, sia su propria iniziativa che su richiesta degli associati, deve riportare integralmente nell’ordine del giorno le proposte di modifica. Per la valida costituzione dell’assemblea è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei Delegati aventi diritto al voto; per l’approvazione delle proposte di modifica è previsto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 9 – PRESIDENTE NAZIONALE
- Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell’Unione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo dell’attuazione degli scopi associativi.
- Presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e il Comitato di Presidenza, esercitando inoltre ogni altra funzione che gli è riservata per il conseguimento delle finalità associative.
- In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente Vicario o in subordine dal Vice Presidente più anziano di età, la cui firma costituisce piena prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
- In caso di impedimento definitivo si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo con conseguente convocazione – a cura del Vice Presidente Vicario – di una assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche entro 60 giorni e da celebrarsi nei successivi 30.
- Al Vice Presidente Vicario spetterà l’ordinaria amministrazione sino all’elezione di cui al precedente comma.
- In caso, invece, di dimissioni, l’ordinaria amministrazione spetterà al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest’ultimo, al Vice Presidente Vicario, insieme con il Consiglio Direttivo Nazionale che resteranno in “prorogatio” sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria elettiva che va convocata entro 60 gg. E celebrata nei successivi 30.
ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
- Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone del Presidente e non più di 10 Consiglieri Nazionali la determinazione del cui numero effettivo, quadriennio per quadriennio, viene demandata, con espressa delibera da assumere in sede della assemblea precedente quella elettiva, al Consiglio Direttivo Nazionale. I criteri a cui si attiene il C.D.N. per la determinazione di tale numero devono essere rispettosi di un’uguale rappresentanza delle zone di riferimento (Nord, Centro, Sud).
- Il Consiglio Direttivo Nazionale, alla prima riunione successiva alle votazioni:
-elegge nel proprio seno 3 Vice Presidenti Nazionali, di cui uno vicario, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud;
-nomina il Segretario Generale e il Direttore responsabile della rivista “IL VETERANO dello SPORT” tra gli iscritti all’Unione che non ricoprano alcun altro incarico.
- Viene convocato almeno quattro volte all’anno, anche in video-audio conferenza o interpello, a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica o mezzi equipollenti, 30 giorni prima della data fissata e comunque ogni volta che il Presidente Nazionale ne ravvisi la necessità o la convocazione venga richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito dalla metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale attua la volontà dell’Unione emersa dalle Assemblee Nazionali, e, quale organo di gestione e amministrazione:
- a) determina i principi generali che riguardano l’amministrazione associativa, la costituzione di commissioni, comitati ed uffici periferici;
- b) predispone il rendiconto gestionale e la relazione che lo accompagna, il bilancio di previsione e le relative variazioni da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
- c) indice le Assemblee Nazionali, salvo i casi statutariamente previsti;
- d) costituisce il Comitato di Presidenza;
- e) richiede a mezzo dei loro Presidenti l’intervento del Collegio dei Probiviri, della Commissione Nazionale d’Appello e del Collegio dei Revisori dei Conti nelle materie di rispettiva competenza;
- f) interpella i soci, tramite le Sezioni, a mezzo referendum;
- g) delibera i regolamenti dell’Unione e le relative modifiche;
- h) può, di propria iniziativa, formulare proposte di modifica dello Statuto;
- i) applica lo Statuto ed i Regolamenti;
- j) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti;
- k) riconosce le Sezioni e delimita il loro ambito territoriale, tenuto conto della eventuale presenza di altre Sezioni già costituite, esercitando il controllo di legittimità sull’elezione dei suoi organi;
- l) in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sociale o in caso di impossibilità di funzionamento dichiara la decadenza degli organi delle Sezioni nominando un Commissario con il compito di indire entro 60 gg. dalla nomina l’assemblea sezionale da celebrarsi entro i successivi trenta giorni;
- m) in armonia con le speciali norme regolamentari vigenti assegna:
– ai soci che si siano resi benemeriti verso l’Unione il “Distintivo d’Onore” e il “Distintivo d’Argento”;
– alle Sezioni e ai Delegati Regionali meritevoli rispettivamente il “Premio di Benemerenza” con medaglia vermeille e il “Distintivo d’Argento”;
- n) stabilisce le quote associative e quelle di ammissione dovute alla direzione dell’U.N.V.S.;
- o) nomina, su proposta delle Sezioni di competenza, i Delegati Regionali;
- p) nomina, su proposta di cui alle disposizioni del Regolamento Organico, i soci “ad memoriam”;
- q) dovrà togliere il riconoscimento alle Sezioni il cui numero di soci si riducesse a meno di venti;
- r) nomina, nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’Art. 6, la Commissione Verifica Poteri.
ART. 11 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
- Il Consiglio Direttivo Nazionale decade:
- a) per dimissioni o impedimento definitivo dalla carica del Presidente;
- b) per mancata approvazione del conto consuntivo da parte dell’Assemblea;
- c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti intendendosi per contemporanee le dimissioni presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni;
- Nell’ipotesi di cui al comma a), si procede ai sensi dello art. 9.
- Nell’ipotesi di cui al comma b), l’ordinaria amministrazione spetterà sia al Presidente, che al Consiglio Direttivo Nazionale; il Presidente dovrà convocare l’Assemblea straordinaria, entro sessanta giorni e da celebrarsi nei successivi trenta, per provvedere alla elezione del Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
- Nell’ipotesi di cui al comma c), l’ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria nei modi e nei termini di cui sopra.
- Le dimissioni che originano le decadenze degli organi sono irrevocabili.
ART. 12 – COMITATO DI PRESIDENZA
- Il Comitato di Presidenza di cui al comma 5 lett. d) del precedente art. 10 è costituito dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali e dal Segretario Generale che assiste senza diritto di voto, redigendo il verbale.
- Si riunisce, ogni qualvolta che il Presidente Nazionale ne ravvisi l’opportunità e quanto meno due volte l’anno, nonché quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti.
3 Il Comitato di Presidenza è competente a trattare pratiche di ordinaria amministrazione, purché aventi carattere di particolare urgenza, relative a materia di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, al quale le inerenti deliberazioni assunte dovranno essere sottoposte per la ratifica nella prima riunione successiva. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
ART. 13 – VICE PRESIDENTI NAZIONALI
- I Vice Presidenti Nazionali coadiuvano il Presidente e collaborano per la realizzazione di tutte le attività istituzionali dell’U.N.V.S..
- Curano il buon funzionamento delle Sezioni di pertinenza territoriale.
- Sovrintendono il lavoro dei Delegati Regionali nelle rispettive zone.
- Predispongono ed attivano piani di propaganda e reclutamento di soci e la costituzione di nuove Sezioni, attraverso la stretta collaborazione del Direttivo e dei Delegati Regionali.
- Attuano periodici incontri di lavoro con i Delegati Regionali ed i Presidenti di Sezione della propria zona di competenza.
- Dirimono, prima che si sviluppino effettive controversie, eventuali incomprensioni o tensioni sorte in seno alle Sezioni della loro zona, fruendo della collaborazione dei Delegati Regionali.
- Intervengono – ove possibile – alle assemblee sezionali ed alle manifestazioni organizzate dalle Sezioni di competenza.
ART. 14 – I CONSIGLIERI NAZIONALI
- Oltre ai compiti assegnati dall’art. 10 al Consiglio Direttivo Nazionale, i Consiglieri Nazionali:
- a) collaborano attivamente con i Vice Presidenti e i Delegati Regionali per la predisposizione di piani di propaganda e reclutamento di soci e la costituzione di nuove Sezioni;
- b) partecipano alla vita associativa delle Sezioni, soprattutto di quelle della propria regione;
- c) assistono alle periodiche riunioni regionali o interregionali convocate dai Vice Presidenti per il coordinamento dell’attività dei Delegati Regionali e delle Sezioni;
- d) possono essere chiamati a far parte di Commissioni tecniche di studio – nominate dal Consiglio Direttivo Nazionale, quando ne ravvisi la necessità – secondo le loro specifiche competenze.
ART. 15 – SEGRETARIO GENERALE
- Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale al di fuori del proprio ambito e senza diritto di voto.
- Il Segretario Generale svolge la sua attività prevalentemente presso la sede dell’Unione ed in particolare, su mandato del Consiglio Direttivo:
- a) esegue le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- b) esegue le direttive degli Organi associativi nell’ambito delle attività di loro competenza;
- c) mantiene i contatti con gli organi del CONI, con le Federazioni Sportive, con le Discipline Sportive Associate e con le altre associazioni benemerite;
- d) mantiene i contatti con gli organi dell’Unione e gestisce i rapporti con i dipendenti ed i collaboratori dell’Unione medesima;
- e) provvede al disbrigo della corrispondenza e firma quella priva di contenuto obbligazionale per l’Unione;
- f) controlla il corretto tesseramento dei soci ed il loro diritto a partecipare alle assemblee;
- g) controlla la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante i documenti contabili in uso ed è responsabile ed ha la custodia dei beni dell’Associazione.
ART. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
- Per effetto dell’appartenenza all’U.N.V.S. il socio si impegna a non adire altre autorità diverse da quelle dell’Unione per la risoluzione di ogni controversia anche solo indirettamente riferibile alla vita sociale.
- Il socio può chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di essere autorizzato per particolari e giustificati motivi ad adire ad autorità diverse in deroga a quanto sopra disposto.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestivamente comunicazione all’interessato. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Consiglio si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.
- Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato. L’inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dall’Unione.
ART. 17 – COLLEGIO ARBITRALE
- Tutte le controversie non rientranti nella competenza degli organi di giustizia che dovessero insorgere tra i soci saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti medesime.
- In caso di mancato accordo, provvederà alla nomina la Commissione d’Appello che designerà anche l’arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto.
- Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.
- Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e per l’esecuzione deve essere depositato entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria dell’Unione che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
ART. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Il Collegio dei Probiviri costituisce organo di giustizia di primo grado, si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea professionalità, di cui tre effettivi e due supplenti, che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente, il quale dovrà essere laureato in Giurisprudenza.
- Il Collegio dei Probiviri vigila sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte dei soci ed esprime parere scritto sulle vertenze che il Consiglio Direttivo Nazionale gli sottopone.
Inoltre:
- a) promuove “motu proprio” o su denuncia degli organi associativi e/o dei soci, l’azione disciplinare;
- b) infligge i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 26 e ne cura l’esecuzione;
- c) si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle assemblee nazionali;
- d) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto.
- I provvedimenti sono presi a maggioranza e le riunioni sono valide con la presenza di tre membri; i provvedimenti vanno comunicati sia all’interessato sia al Consiglio Direttivo Nazionale. Si deve, in ogni caso, garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti dovrà essere notificata all’interessato il quale, entro venti giorni dal ricevimento della contestazione stessa, potrà depositare controdeduzioni e richiedere di essere sentito personalmente.
- E’ facoltà del socio ricorrere contro i provvedimenti disciplinari alla Commissione Nazionale d’Appello nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione di primo grado e la Commissione dovrà riunirsi entro trenta giorni per la discussione del ricorso.
- Il Collegio dei Probiviri non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Nazionale.
ART. 19 – COMMISSIONE NAZIONALE D’APPELLO
- La Commissione Nazionale d’Appello si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea professionalità, di cui tre effettivi e due supplenti, che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente, il quale dovrà essere laureato in Giurisprudenza.
- La Commissione Nazionale d’Appello è l’organo di secondo ed ultimo grado.
Esamina i ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti disciplinari adottati, entro trenta giorni decorrenti dal deposito dell’atto di impugnazione. La Commissione procede all’intero riesame del caso, giudica su questioni di fatto e su denunciati errori o inosservanze circa il diritto, accertando quali siano le norme applicabili al caso concreto e che si siano osservate le regole di carattere procedurale disposte dallo Statuto o dal regolamento organico. Le decisioni della Commissione Nazionale d’Appello prese a maggioranza e le riunioni sono valide con la presenza di tre membri, sono definitive e non impugnabili; la Commissione non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Nazionale.
- I procedimenti di 1° e di 2° grado devono concludersi entro 90 giorni dall’apertura degli stessi.
ART. 20 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea professionalità, di cui tre effettivi e due supplenti, il cui Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea.
- Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al registro dei Revisori Contabili.
- Per la validità delle riunioni dovranno essere presenti un numero di componenti che costituisce la maggioranza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- a) vigila sulla gestione economico-finanziaria dell’Unione ed esercita il controllo contabile;
- b) si riunisce trimestralmente per accertare la consistenza di cassa e controllare i documenti contabili;
- c) assiste con i componenti effettivi alle assemblee ordinarie e straordinarie, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato di Presidenza. A tal fine deve essere formalmente invitato dalla Segreteria Generale;
- d) riferisce semestralmente al Consiglio Direttivo Nazionale sull’andamento della gestione dell’Unione redigendo un conto di esercizio, ogni volta che il Collegio lo ritenga opportuno, sulla situazione economico-finanziaria dell’anno in corso;
- e) si pronuncia, con relazione diretta all’Assemblea Nazionale, sulle variazioni al bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell’Unione;
- f) esegue le verifiche di carattere amministrativo.
- Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all’unanimità, può richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di una Assemblea straordinaria, nei casi previsti dal Codice Civile, da effettuarsi entro 45 gg. Dalla richiesta.
- Il Collegio non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Nazionale.
- Per la decadenza dei singoli componenti si fa espresso riferimento al C.C., così come per le integrazioni e per quanto non espressamente previsto.
- Qualora sia compromessa la funzionalità dell’organo e non sia possibile procedere alle sostituzioni, dovrà essere convocata e celebrata entro 90 gg. l’Assemblea straordinaria.
ART. 21 – DELEGATI REGIONALI
- Sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta maggioritaria delle Sezioni interessate, nell’ambito dei soci del territorio regionale; la durata dell’incarico del Delegato Regionale è pari alla durata, anche residua, del Consiglio Direttivo Nazionale che li ha nominati.
- I Delegati Regionali devono:
- a) adoperarsi per la costituzione di nuove Sezioni nell’ambito della Regione di loro competenza;
- b) risvegliare in coloro che allo sport attivo hanno dato le loro migliori energie, i sentimenti di fraterna amicizia sportiva,
al fine di provocarne la spontanea adesione alla grande famiglia dell’U.N.V.S.;
- c) spronare ogni Sezione a svolgere intensa attività, tesa a manifestazioni sportive dedicate preferibilmente ai giovani;
- d) dirimere eventuali incomprensioni o tensioni in seno alle Sezioni di competenza;
- e) intervenire, quando possibile, alle assemblee sezionali onde avere conoscenza del loro andamento e delle loro deliberazioni;
- f) operare d’intesa col Vice Presidente Nazionale, con l’eventuale Consigliere Nazionale e col Segretario Generale, i quali faciliteranno il loro lavoro mediante opportune direttive e personale collaborazione. Il Vice Presidente Nazionale di zona cura, anche con periodiche riunioni, il coordinamento dell’attività dei Delegati Regionali in carica;
- g) estendere la loro opera anche in regioni limitrofe, quando per esse non sia stato nominato un delegato ed anche quando, esistendo, questi ritenga opportuna la collaborazione del collega;
- h) inviare ogni semestre al Vice Presidente di giurisdizione ed alla Segreteria Generale una relazione sulla attività svolta;
- i) proporre, al Consiglio Direttivo Nazionale, i nominativi dei candidati a soci “ad memoriam”, corredando la proposta di adeguata documentazione;
- j) intervenire alle Assemblee costitutive delle Sezioni;
- k) essere tempestivamente informati dalla Segreteria Generale di quei provvedimenti amministrativi e disciplinari adottati nei confronti di dirigenti delle Sezioni di loro competenza;
- l) allorquando ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà nominare, nella stessa regione, più Delegati Regionali a ciascuno assegnando le provincie di competenza.
- I delegati regionali possono essere dichiarati decaduti dall’incarico:
- a) a loro domanda;
- b) a seguito di loro inattività, accertata per omesso ingiustificato invio della relazione semestrale di cui al comma 2, lettera h) del presente articolo;
- c) per perdita della qualità di socio;
- d) per avvenuto trasferimento della residenza dalla loro regione.
- La decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale comporta l’automatica decadenza dei Delegati Regionali.
ART. 22 – LA SEZIONE
- La Sezione è l’unità di base dell’Unione, cioè a dire l’articolazione territoriale della medesima con autonomia patrimoniale e gestionale.
- Per essere costituita deve contare almeno venti soci ordinari residenti nella provincia o anche nelle province limitrofe.
- E’ rappresentata nella sua totalità dall’assemblea sezionale, alla quale possono partecipare tutti i soci ordinari in regola con il tesseramento, è preclusa la partecipazione a quanti stiano scontando squalifiche o inibizioni, ed è retta da un Consiglio Direttivo Sezionale.
- L’assemblea sezionale che si svolge con le modalità previste per l’assemblea nazionale, può essere ordinaria o straordinaria.
- L’Assemblea sezionale ordinaria, convocata entro il 1° quadrimestre di ogni anno:
- a) vota il conto consuntivo e il bilancio preventivo, la relazione sulla gestione della Sezione predisposta dal Consiglio unitamente al Presidente;
- b) si pronuncia sulle proposte formulate dal Consiglio Direttivo Sezionale o dai singoli soci, rese note almeno quindici giorni prima della convocazione;
- c) elegge i Delegati all’Assemblea Nazionale nonché, non oltre il trentesimo giorno precedente la data dell’assemblea nazionale elettiva, il Presidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo Sezionale non inferiori a sei rapportati comunque, al numero dei soci iscritti nell’ambito territoriale di competenza, ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) nomina il Presidente Onorario;
- e) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto per l’Assemblea Nazionale, in quanto compatibile.
- L’assemblea sezionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all’ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio, a ricostituire gli Organi decaduti, o ad eleggere singoli membri del Consiglio, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo e delibera, previa notificazione motivata alla Segreteria Generale, anche lo scioglimento della Sezione.
- Per quanto non disciplinato è fatto espresso rinvio alle disposizioni che regolano l’Assemblea Nazionale in quanto compatibili.
ART. 23 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE – FUNZIONI E COMPOSIZIONI
Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto:
a) quando gli associati non sono più di cento, dal Presidente e da sei Consiglieri.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo Sezionale elegge fra i suoi componenti:
– un Vice Presidente
b) quando gli associati sono più di cento e non oltre duecento dal Presidente e da otto Consiglieri.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo Sezionale elegge fra i suoi componenti:
– due Vice Presidenti
c) quando gli associati sono più di duecento e non oltre trecento, dal Presidente e da dieci Consiglieri.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo Sezionale elegge fra i suoi componenti:
– due Vice presidenti
d) quando gli associati sono più di trecento e non oltre cinquecento, dal Presidente e da dodici Consiglieri.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo Sezionale elegge fra i suoi componenti:
– tre Vice Presidenti
e) quando gli associati sono più di cinquecento, dal Presidente e da quattordici Consiglieri.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo Sezionale elegge fra i suoi componenti: – tre Vice Presidenti.
Ogni Sezione nomina al di fuori del consiglio direttivo un Segretario, il quale partecipa senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo Sezionale :
a) si riunisce almeno quattro volte l’anno;
b) propone la nomina di soci onorari secondo lo Statuto e le norme del regolamento, sottoponendo la stessa all’approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale;<
c) attua nel rispetto delle programmatiche associative la volontà della Sezione e sottopone all’Assemblea sezionale ogni proposta che ritiene idonea a realizzare;
d) predispone o cura che vengano compilati il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto gestionale;
e) indice l’assemblea sezionale ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno;
f) indice l’assemblea sezionale straordinaria su proposta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta della metà più uno dei soci aventi diritto al voto nell’ambito della sezione;
g) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto.Per la convocazione del Consiglio Direttivo Sezionale, per la validità delle riunioni, per le modalità delle deliberazioni, per l’integrazione e la decadenza valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo Nazionale.
ART. 24 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
- Il Presidente del Consiglio Direttivo Sezionale è eletto dall’assemblea sezionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l’elezione del Presidente dell’Unione.
- Rappresenta l’Unione nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Sezione e convoca l’Assemblea Sezionale.
- Nell’ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente dell’Unione.
ART. 25 – COLLEGIO SEZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
- Il Collegio Sezionale dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea professionalità, di cui tre effettivi e due supplenti, il cui Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea sezionale.
- Il Presidente deve essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al registro dei Revisori Contabili.
- Per la validità delle riunioni dovranno essere presenti un numero di componenti che costituisce la maggioranza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- a) vigila sulla gestione economico-finanziaria della Sezione;
- b) assiste alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale. A tal fine deve essere sempre formalmente invitato dal Segretario;
- c) riferisce trimestralmente al Consiglio Direttivo Sezionale sull’andamento della gestione della Sezione, redigendo un conto di esercizio, ogni volta che il Collegio lo ritenga opportuno, sulla situazione economico-finanziaria dell’anno in corso;
- d) si pronuncia, con relazione diretta all’Assemblea Sezionale, sulle variazioni al bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sezione;
- e) esegue le verifiche di carattere amministrativo.
- Per la decadenza dei singoli componenti fa espresso riferimento al C.C., così come per le integrazioni e per quanto non espressamente previsto.
- Qualora sia compromessa la funzionalità dell’organo e non sia possibile procedere alle sostituzioni, dovrà essere convocata e celebrata, entro 90 giorni, l’Assemblea Straordinaria.
- Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all’unanimità, può richiedere al Presidente della Sezione entro 60 gg. la convocazione di una assemblea straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30.
- Il Collegio non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Sezionale.
ART. 26 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- Le sanzioni che possono essere applicate dagli organi disciplinari sono le seguenti:
- a) la censura;
- b) l’ammenda;
- c) la sospensione;
- d) la radiazione.
- Il regolamento disciplina i principi, i soggetti, le procedure, gli atti, compresi i provvedimenti di clemenza, tutti relativi alla giustizia sportiva.
- Le decisioni definitive assunte dagli organi di disciplina sportiva saranno trasmessi al CONI per l’inserimento nel “Registro delle Sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo” istituito presso il CONI.
ART. 27 – ELEGGIBILITA’ ALLE CARICHE
- I requisiti occorrenti per l’eleggibilità sono i seguenti:
- a) cittadinanza Italiana, maggior età e non aver compiuto ottanta anni;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad una anno;
- c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, Enti di Promozione sportiva del CONI o Organismi internazionali riconosciuti nonché dalle Associazioni Benemerite; è ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- d) il candidato deve essere in regola col tesseramento alla data della presentazione della candidatura.
- È ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale direttamente collegata alla gestione dell’Unione; è ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro il CONI, contro l’Associazione stessa, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
- Coloro che intendono essere eletti alle cariche associative devono presentare la propria candidatura per iscritto almeno 20 giorni prima della data prestabilita per l’effettuazione dell’Assemblea, depositandola tramite la Sezione di appartenenza, alla Segreteria Generale, la quale avrà cura di portarle a tempestiva conoscenza dei Delegati Regionali e dei Presidenti di Sezione.
- Non sono ammissibili candidature per più di una carica associativa.
- La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente articolo comporta l’immediata decadenza dalla carica.
- I componenti degli Organi Disciplinari e dei Revisori dei Conti possono essere eletti tra soggetti non tesserati.
ART. 28 – DURATA DELLE CARICHE
- Tutte le cariche associative sono onorifiche.
- La durata nella stessa carica è stabilita in quattro anni e la carica medesima è rinnovabile per ulteriori due mandati quadriennali consecutivi coincidenti con il quadriennio olimpico fa eccezione la Commissione Nazionale d’Appello, il cui rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.
- In caso di dimissioni di membri di organi elettivi e comunque in tutti i tipi di vacanze che dovessero verificarsi in numero tale da non dar luogo a decadenza dell’intero organo, lo stesso può essere integrato chiamando a farne parte i primi dei non eletti a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto. Nel caso in cui quest’ultima ipotesi non possa realizzarsi, per la copertura dei posti vacanti, dovranno essere indette nuove elezioni che, ove non fosse compromessa la funzionalità dell’organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile. Nell’ipotesi che sia compromessa la regolare funzionalità dell’organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un’assemblea straordinaria entro 90 giorni dall’evento che ha compromesso detta funzionalità.
ART. 29 – INCOMPATIBILITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
- Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra di loro, le cariche di presidente e di membro del Consiglio Direttivo Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva Nazionale in organismi riconosciuti dal CONI, sono considerati incompatibili, con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati; qualora il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, l’interessato non deve prenderne parte.
- Chiunque venga a trovarsi in situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o l’altra carica entro 15 giorni dal verificarsi dell’ evento; in caso di mancata opzione si avrà la decadenza dalla carica assunta posteriormente.
ART. 30 – ANNO SOCIALE
- L’anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.
- L’attività associativa si svolge per quadrienni olimpici.
ART. 31 – ESERCIZIO FINANZIARIO
- L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare. Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e Sezionale al massimo entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
ART. 32 – ORGANO DI STAMPA
- La rivista “IL VETERANO DELLO SPORT” è l’organo ufficiale dell’Unione attraverso il quale ogni socio viene informato sull’attività associativa e sul lavoro organizzativo e deliberativo svolto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dagli altri organi dell’Unione e dalle Sezioni.
- La collaborazione sull’organo ufficiale è aperta ad ogni socio.
ART. 33 – NORME E LEGGI
- L’Unione fa proprie tutte le prescrizioni ed i requisiti previsti dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del DPR n. 633/1972 che non siano già espressamente esplicitate negli articoli precedenti.
- Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le norme regolamentari emanate dal CONI.
ART. 34 – DISPOSIZIONE FINALE
Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, avvenuta l’8 ottobre 2012 con delibera n. 333.