Norme dell’Attività Sportiva 2015/2016
Tutela Sanitaria
Il Consigliere Nazionale Nino Costantino, esperto in materia, ha fatto pervenire il documento che deve regolamentare, in modo puntuale, la partecipazione dei nostri soci all’attività sportiva annualmente espletata a livello sezionale, regionale, interregionale e nazionale. Il Comitato di Presidenza, in seduta del 22/12/2015, ha formalmente approvato il documento stesso che, pur fatta salva la ratifica da parte del CDN, la cui convocazione è già fissata per il 5 marzo prossimo a Loano. Alle regole così ora finalmente stabilite dovranno immediatamente attenersi tutti i soci/atleti che continuano a fare attività sportiva, a livello agonistico, nelle diverse manifestazioni UNVS, ferma restando in capo ai Presidenti delle Sezioni di appartenenza la cura per il pieno rispetto delle specifiche direttive ivi contemplate.
NORME GENERALI
Premesso che per attività sportiva agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA), dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell’Istruzione, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale; che tale attività ha lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello, che la qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola FSN, DSA e dagli EPS riconosciuti dal CONI e che l’omessa acquisizione del certificato medico da parte del Presidente della Sezione, a cui fa riferimento ogni tesserato, è soggetta a sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 38 del Codice civile; ricordando anche l’importanza della certificazione medica ai fini della copertura assicurativa collegata alla tessera individuale, si stabilisce quanto segue.
Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Sezione dichiara, tra l’altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio Nazionale dell’UNVS.
Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive. Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva delle FSN (Federazioni Sportive Nazionali), EPS (Enti di Promozione Sportiva), DSA (Discipline Sportive Associate) e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:
a) Per l’attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 – “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;
b) Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto “Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”); Decreto del Ministero della Salute dell’08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica.
A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell’attività sportiva.
VISITE MEDICHE
Il Consiglio nazionale dell’UNVS ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente:
- per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “non agonistiche”, risulta sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un medico specializzato i medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica ( Mod. All. 2 DL Balduzzi Agosto 2014), è necessario quanto segue:
- L’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta nella vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie comportanti un rischio cardiovascolare;
- Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
- Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
- per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche (DL 18.02.1982), da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport autorizzato/accreditato o presso un centro di medicina dello sport pubblico o privato autorizzato/ accreditato.
- Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera dell’UNVS) e deve essere nella disponibilità della Sezione che autorizza la partecipazione alle gare. Copia va conservata, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Sezione, per cinque anni.
ATTIVITÀ AGONISTICHE E NON
Attività agonistiche
In base a quanto deliberato dal Consiglio Nazionale dell’UNVS, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dal compimento del 12 anno di età, fatto salvo:
– le attività dichiarate “non agonistiche”, specificate nel paragrafo a seguire;
– quanto stabilito dalla Direzione Tecnica Nazionale negli appositi regolamenti delle attività nazionali.
Attività non agonistiche
Sono considerate non agonistiche le seguenti attività: aeromodellismo, escursionismo/trekking, automodellismo, autoraduni e motoraduni, bigliardino, bigliardo, bocce bowling, bridge, burraco, cicloturismo, dama, danza sportiva, golf, marcia non competitiva, nordic walking, pesca sportiva, scacchi, twirling, yoga.
Le attività organizzate e svolte da una Sezione anche o esclusivamente per i propri tesserati e che si identificano con le caratteristiche dell’attività ludicomotoria (es. giochi e gare sociali, feste sportive, attività estemporanee ed occasionali, di carattere ludico e promozionale, anche svolgentisi in più giorni): non agonistica.
Attività per disabili (*) non agonistica.
L’attività degli arbitri e giudici di gara: non agonistica.
(*) L’attività per disabili è non agonistica. In merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva certificazione medica per l’attività non agonistica dei disabili, si fa riferimento a quanto stabilito dalle rispettive federazioni all’interno del Comitato Italiano Paralimpico.
DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e le Associazioni sportive devono:
1) dotarsi di defibrillatore semiautomatico e aver cura della sua manutenzione, secondo le seguenti modalità: a proprio carico; associandosi con altre Società sportive che operano nello stesso impianto sportivo; demandando gli oneri al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo tra le parti che ne definisca le responsabilità di uso e gestione
2) garantire nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di personale formato e pronto a intervenire (i corsi saranno effettuati dai centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni)
Il defibrillatore dovrà essere posto in un luogo facilmente accessibile, adeguatamente segnalato ed essere sempre perfettamente funzionante.
Per le Società professionistiche l’obbligo di dotazione dei defibrillatori semiautomatici e già entrato in vigore, mentre per tutte le altre associazioni e società sportive dilettantistiche l’obbligo entrerà in vigore a partire dal 20 gennaio 2016.