LETTERA DI DI CUGNO PER IL CASO BAGAGLIA – PIZZI

DOMENICA 5 MARZO 1989

LETTERA DI DI CUGNO PER IL CASO BAGAGLIA – PIZZI

da “Il Veterano Sportivo” Marzo 1989

Lettere a «Il Veterano Sportivo»

Egregio Direttore, poiché quanto appa­re nel Comunicato n° 2/89 del 20/2/89 non rispecchia in modo esatto la posizione da me assunta in merito al caso Bagaglia-Pizzi, La prego di pubblicare sulla Rivista da Lei diretta, la dichiarazione fatta inserire nel verbale della seduta del C.D.N. di Mi­lano del 12/11/88 e quant’altro segue a breve commento.

Il testo della mia dichiarazione recita.

1) In data 23/12/87 i signori Bagaglia – Pizzi rassegnano le proprie dimissioni dalla sezione «Silla del Sole» di Roma.

2) In data 10/3/88 la sezione «Silla del Sole» di Roma accetta la dimissioni da so­cio dei sigg. Bagaglia – Pizzi.

3) Risiedendo ancora a Roma i sigg. Bagaglia – Pizzi non possono appartenere ad altra sezione ciò essendo tassativamen­te vietato dall’art. 10 dello Statuto.

4) In conseguenza delle accettale dimis­sioni da parie della sezione «Silla del Sole» di Roma i sigg. Bagaglia – Pizzi de­cadono dalla carica e dall’incarico rispettivamente coperti.

5) Le riunioni del Cdn, qualora il sig. Bagaglia continuasse a parteciparvi in modo illegale, non sarebbero più valide essendovi presente e volante un membro che non vi appartiene più.

6) La risposte del Coni del 31/5/88 alla lettera di Mangiarotti del 26/5/88-prot. 1595/MA/lz non è valida essendo il quesito posto dal Presidente non rispondente al caso in esame in quanto il Vice Presidente di Cugno non ha mai sostenuto quanto scritto dal Presidente ma ha bensì sostenuto e sostiene che un socio che ricopre una carica dimettendosi perde automaticamente la carica investita.

7) Il Vice Presidente di Cugno con sua lettera del 13/6/88, inviata in copia al Pre­sidente Mangiarotti, essendo stato chiamato in causa dal Presidente nella sua lettera al Coni del 26/5/88 precisava i fatti nella loro reale portata all’Ufficio Legale del Coni che con sua del 9/9/88 rispondendo, con copia al Presidente, rilevava, in via interpretativa, l’incongruenza esi­stente fra l’art. 10 dello Statuto e l’art. 1 del R.E.

8) Poiché noi sappiamo che le due cose sono ben distinte e non possono quindi essere diversamente interpretate essendo la norma di cui all’art. 1 del R.O. riservata alle modalità da rispettare per coloro che intendono presentare domanda di iscrizione ad una sezione nell’ambito regionale e quindi ai nuovi soci, quella dell’’art. 10 dello Statuto è relativa al trasferimento dei già soci da una sezione ad un’altra solo nel caso di cambiamento di residenza. Ne consegue che la risposte dell’Ufficio Legale del Coni è solo attendibile nella parte in cui accetta il principio della volontà dei dimissionari di restare soci dell’Unvs, cosa mai contestata dal di Cugno, senza peraltro rispondere al quesito se mantengono, o meno, la carica ricoperta, cosa impossibile dal momento che la loro   sezione  di   appartenenza in  data 10/3/88 ha accettato le loro dimissioni.

9) Tutto quanto sopra, successivamente sottoposto all’esame di un noto Avvocato di Milano, esperto di diritto sportivo, ha dato ragione alla tesi sostenute dal Vice Presidente di Cugno. Tale Avvocato è a disposizione del Cdn nel caso desiderasse sentirlo in merito.

10) Per tutto quanto sopra, riconferma l’irregolarità della posizione dei soci Bagaglia e Pizzi. Conferma pertanto il prece­dente voto riservandosi di sottoporre la decisione del Cdn, qualora non si addivenisse ad una modifica, all’esame dell’orga­no superiore allo stesso, al momento opportuno, per il suo definitivo giudizio.

A completamento di quanto sopra aggiungo:

1) Non esiste alcuna rettifica degli interessati alle loro lettere di dimissioni del 23/12/87.

L’interpretazione date dal Cdn secondo cui esse debbono ritenersi richiesta di trasferimento e non di dimissioni è del tutto priva di ogni fondamento tant’è che la sezione «Silla del Sole» di Roma, a cui gli interessati appartenevano, nulla avendo mai in proposito ricevuto, in data 10/3/88 ne accettava le dimissioni da socio.

2) Non risponde al vero quanto affer­mato nel Comunicalo circa il disposto dell’art. 1 del R.O. esso fissa in modo chiaro ed inequivocabile le modalità a cui debbono attenersi tutti coloro che desiderano presentare domanda di ammissione all’Unvs, quindi nuovi soci. A costoro il Cdn, modificando una precedente restrit­tiva disposizione ha allargato, all’ambito regionale, la scelta della sezione cui presentare domanda di ammissione.

3) Non risponde al vero quanto riporta­to nel Comunicato là dove è detto che il Vice Presidente di Cugno interpretando alla lettera la disposizione dell’art. 10 del­lo Statuto affermava che i signori Bagaglia Pizzi erano decaduti dal loro incarico. E vero che il Vice Presidente di Cugno dichiarava che a seguito delle loro dimissio­ni, non essendo più soci, decadevano dal­l’incarico.

4) È vero che il Vice Presidente di Cu­gno affermava che qualora le dimissioni dovessero, in ipotesi, essere considerate come domanda di trasferimento la cosa non era possibile in quanto continuando a risiedere nella stessa località e non poten­dosi applicare l’art. 1 del R.O., la doman­da non era accoglibile in virtù dell’art. 10 dello Statuto, cosa evidenziata anche dall’’Ufficio Legale del Coni.

5) Tutti i presenti alla riunione dei Pre­sidenti di Sezione del Piemonte, tenutasi a Torino il 3/12/88, se richiesti, potranno testimoniare che le spiegazioni sul caso Bagaglia-Pizzi sono state loro fornite dal Vice Presidente di Cugno su specifica ri­chiesta e non come afferma, in modo ambiguo il Comunicato con la dizione a «suo dire».

6) La relazione dell’Avv. Santini, non condivisa dallo scrivente e da altri esperti legali di diritto sportivo, per l’incomple­tezza del suo esame, non fa testo agli ef­ fetti della decisione del Cdn.

Lo spazio, non potendone approfittare oltre, mi vieta di approfondire ed analiz­zare tutti gli altri aspetti del caso.

Chi è interessato può scrivermi. Ri­sponderò a tutti.

Sono e resto del parere che il rispetto della Legge, che con lo statuto i soci si sono dati, costituisce la via binaria sulla quale chi è chiamato ad applicarla e a far­la rispettare deve camminare. Ogni diver­sa interpretazione o applicazione costitui­sce motivo di favoritismo, forzatura giuri­dica, turbativa e abuso di potere all’inter­no dell’Unione.

Vincenzo di Cugno