EAS – INFORMAZIONI UTILI A TUTTE LE SEZIONI

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2010
Da “il Veterano Sportivo” settembre/ottobre 2010

EAS – INFORMAZIONI UTILI A TUTTE LE SEZIONI

Adempimenti allo scopo di beneficiare di importanti agevolazioni fiscali nonché di regolarizzare eventuali posizioni irregolari.

In occasione dell’ultimo Consiglio Direttivo Nazionale che si è tenuto a Tirrenia (Pi) lo scorso 31 ottobre, è emersa la necessità di richiamare l’attenzione delle sezioni Unvs circa alcuni adempimenti allo scopo di beneficiare di importanti agevolazioni fiscali nonché di regolarizzare eventuali posizioni irregolari. Qui di seguito alcuni necessari chiarimenti e consigli.

Associazione di Promozione Sociale e di Volontariato • Riconoscimento

Con Deliberazione n. 311 del 22/09/2010 la Giunta Nazionale del Coni ha approvato il nuovo Statuto Sociale dell’Unvs che è, pertanto, divenuto ad ogni effetto operativo. Tra le diverse modifiche e/o integrazioni apportate allo Statuto, che rappresenta il fondamento principe per la regolamen­tazione della vita dell’associazione e per le modalità di svolgimento della stessa, merita, senz’altro, menzione quanto indicato all’Art. 1, comma 4, che sancisce l’Unione quale associazione di volontariato e di promozione sociale e sportiva. Per essere a tutti gli effetti Associazione di Volontariato o Associazione di Promozione Sociale e rientrare, quindi, nei benefici fiscali, amministrativi e civilistici previsti dalla legge occorre, però, essere iscritti agli appositi Registri Nazionale o Regionale o Provinciale. Com’è ormai noto, l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, completata la com­plessa procedura, ha superato brillantemente l’iter previsto ed è stata iscritta al n. 162 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 23 aprile 2010. Il regolamento attuativo della legge n. 383/2000 prevede che l’affiliazione ad un ente di promozione sociale già iscritto nel Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale, determina l’automatica iscrizione dell’ente affiliato nel registro medesimo, con conseguente assunzione della qualificazione agevolata. Nel caso delle sezioni Unvs o almeno quelle in regola ciò avviene, tecnicamente, mediante una certificazione rilasciata dal presidente nazionale con la quale si attesta anche la conformità della sezione affiliata ai dettami della legge. Questo è stato fatto e, pertanto, le sezioni dell’Unione (quelle che hanno comu­nicato alla Segreteria Generale il proprio codice fiscale) risultano anch’esse iscritte nei Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Registri Generali delle Associazioni di Volontariato

Occorre ora curare la procedura per il riconoscimento della singola sezione Unvs quale Associazione di Volontariato, adempimento che è di esclusiva competenza della sezione stessa. Al riguardo preme richiamare l’attenzione sui fatto che l’istituzione e la tenuta dei Registri Generali delle Associazioni di Volontariato, ai sensi dell’art. 6 della legge quadro sul volontariato (L. 266/91), è disciplinato dalle Regioni e dalle province autonome, per cui, non è possibile dare dettagliate indicazioni valide per tutte le sezioni la cui diffusione è sull’intero territorio italiano. E’, quindi, indispensabile che ciascuna sezione Unvs prenda contatti con il com­petente dipartimento dell’Amministrazione Provinciale, delegato territoriale dalla regione ad accogliere le richieste d’iscrizione all’apposito Registro. L’Unvs, col nuovo Statuto Sociale e la sua organizzazione, soddisfa i re­quisiti richiesti dalla Legge e, molto probabilmente, non dovrebbero esserci problemi per l’accoglimento della richiesta. In proposito l’Unvs Nazionale sta predisponendo, per proprio conto, la documentazione necessaria per la sua iscrizione nel Registro Generale delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Milano. Questa nuova iscrizione permetterà all’Unione di accedere ai contributi pubblici, di stipulare le convenzioni con gli Enti Pubblici nonché di beneficiare di una ulteriore serie di agevolazioni fiscali ed amministrative che ci riserviamo di definire in un ap­posito futuro comunicato al termine dell’iter amministrativo previsto.

Dichiarazione Eas: adempimenti

La dichiarazione Eas, prevista all’ari. 30 del Di. n. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009, impone alle associazioni l’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate una serie piuttosto ampia di notizie e di informazioni di carattere fiscale qualora intendano detassare le quote associative e i corrispettivi pagati dai soci per i servizi istituzionali. In occasione di questa importante novità fiscale fu predisposta dalla Segreteria Na­zionale un’apposita Circolare “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” ed inviata tempestivamente a tutte le sezioni Unvs nonché pubbli­cata sul sito dell’Unione, con la quale oltre a for­nire gli opportuni chiarimenti si suggeriva cal­damente la presentazione di tale dichiarazione. La Circolare richiamava l’attenzione dei responsabili sezionali sul fatto che il mancato invio della Dichiarazione Eas era considerato dalla Agenzia delle Entrate espressa rinuncia alla de­tassazione delle entrate istituzionali (le quote associative e i corrispettivi pagati dai soci per i servizi istituzionali – esempio prezzi per la partecipazione a gare e campionati, abbonamenti a piscine, palestre, ecc. oltre l’eventuale quota di iscrizione al sodalizio) che pertanto sarebbero diventate automaticamente entrate commerciali. La presentazione della Dichiarazione Eas rappresentava e rappresenta il presupposto per conservare il diritto di beneficiare di tali agevolazioni fiscali e costituisce, pertanto, un ulteriore requisito oltre a quelli già previsti dagli art. 148 del Tuir e art. 4 del DPR 633/1972, Il consiglio per le eventuali sezioni che non abbiamo ancora ottemperato è quello di regolarizzare, al più pre­sto, la loro posizione presso il locale ufficio del­l’Agenzia delle Entrate. Meglio tardi che mai! In­fine, quando si costituisce una sezione è neces­sario dare comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio dell’av­venuta nascita dì questo nuovo soggetto. L’Agenzia delle Entrate rilascerà un codice fiscale. Entro 60 giorni dalla data di costituzione si deve presentare la Dichiarazione Eas.La Segreteria Nazionale è a disposizione per gli eventuali ul­teriori chiarimenti che fossero necessari.